Cassazione Penale, Sentenza n. 03819/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Bertini ha chiesto, ai sensi dell'art. 663 c.p.p., l'ordine di esecuzione di pene concorrenti includente anche la pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e 2.600 euro risultante dalla sentenza della Corte di appello di Bari del 4/10/2019. La Corte di appello di Roma ha rigettato la richiesta sostenendo che la competenza al cumulo spetti alla Procura generale e che il diniego di quest'ultima non sia sindacabile dal giudice dell'esecuzione. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo violazione degli artt. 657, 663 e 666 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice dell'esecuzione può valutare questioni connesse al cumulo sollevate nel procedimento ex art. 666 c.p.p. e che la mancata inclusione della pena nel cumulo priverebbe il condannato di tutele relative a benefici come la liberazione anticipata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che, sebbene il provvedimento di cumulo abbia natura amministrativa e rientri tra i compiti del pubblico ministero, esso non è mai definitivo e incide sulla libertà personale del condannato; pertanto il giudice dell'esecuzione è legittimato a verificare sia cumuli emessi erroneamente sia il mancato inserimento richiesto del cumulo. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che prevedono l'inserimento nel cumulo anche di pene già espiate se possono influire su criteri moderatori o benefici (art. 78 c.p.) e ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Roma per nuovo giudizio alla luce dei principi esposti.
Norme richiamate
Disciplina il provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero; la Corte rileva che tale provvedimento ha natura amministrativa ma non è definitivo e può essere soggetto a revisione per tenere aggiornata la posizione esecutiva del condannato
Prevede il procedimento davanti al giudice dell'esecuzione: la Corte afferma che il giudice dell'esecuzione può valutare le questioni connesse al cumulo sollevate nel procedimento ex art. 666 e procedere all'unificazione delle pene concorrenti
Norma generale sul procedimento esecutivo e sui poteri del giudice dell'esecuzione: citata dal ricorrente come base procedurale per il sindacato del provvedimento di cumulo
Norma moderatrice della pena: la Corte ricorda che anche pene già espiate devono essere inserite nel cumulo se possono avere riflesso sul criterio moderatore o sul diritto a benefici come la liberazione anticipata
Massime di principio
- Il provvedimento di cumulo emesso dal pubblico ministero ha natura amministrativa ma non è definitivo: può essere riesaminato allo scopo di aggiornare la posizione esecutiva del condannato
- Il giudice dell'esecuzione può sindacare sia i cumuli emessi con errori sia il mancato inserimento di pene richiesto dal condannato quando la questione è sollevata nel procedimento ex art. 666 c.p.p.
- Anche pene già espiate devono essere considerate nel cumulo se possono influire sul criterio moderatore (art. 78 c.p.) o sulla maturazione di benefici penitenziari quali la liberazione anticipata
- Il diniego della Procura generale al cumulo non è automaticamente insindacabile: la tutela giurisdizionale non può essere esclusa quando il provvedimento incide sulla libertà personale
- In situazioni analoghe il difensore deve sollevare la questione nel procedimento di esecuzione (art. 666 c.p.p.) per consentire al giudice dell'esecuzione di pronunciarsi sull'unificazione delle pene e sulla determinazione della pena da eseguire
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