Cassazione Penale, Sentenza n. 27907/2026 del 23/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un'imputazione di truffa aggravata, contestata a una persona fisica per avere posto in essere una condotta fraudolenta nell'ambito di una trattativa contrattuale svolta via web. Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere perché mancava la querela della persona offesa. La Procura generale ha impugnato sostenendo che la truffa dovesse ritenersi perseguibile d'ufficio, poiché la contestazione comprendeva l'aggravante della minorata difesa ex art. 61, n. 5, c.p., richiamata dall'art. 640, terzo comma, c.p.; secondo il ricorso, la distanza tra autore e vittima, tipica delle trattative online, avrebbe integrato tale aggravante e quindi escluso la necessità della querela. La Corte ha esaminato l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sulla truffa commessa a distanza tramite strumenti telematici, distinguendo l'aggravante comune della minorata difesa dalla nuova aggravante speciale introdotta nel 2024 per i fatti commessi a distanza con strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha affermato che, alla luce del quadro normativo vigente, la truffa aggravata commessa a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore integra l'ipotesi di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-ter, c.p., la quale resta procedibile a querela, essendo espressamente esclusa dalla deroga che rende d'ufficio le altre circostanze aggravanti del secondo comma. Pertanto, nel caso concreto, la mancanza di querela rendeva corretta la declaratoria di non doversi procedere. La parte pubblica ricorrente non è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
secondo comma, n. 2-ter; terzo comma; quarto comma
La Corte distingue tra l'aggravante speciale della truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione e l'aggravante comune della minorata difesa; la prima non fa scattare la procedibilità d'ufficio perché il quarto comma ne esclude l'operatività dalla deroga alla querela.
L'aggravante comune della minorata difesa resta applicabile solo nei casi in cui la frode sia agevolata da una particolare vulnerabilità del soggetto passivo o da circostanze diverse dal mero contatto online; non coincide automaticamente con la truffa telematica.
È richiamato nel ricorso come norma che, collegandosi all'art. 61, n. 5, c.p., avrebbe reso il fatto perseguibile d'ufficio, ma la Corte non accoglie questa lettura nel caso di truffa telematica tipizzata dal legislatore.
Il procedimento è stato trattato con trattazione scritta.
art. 16, comma 1, lett. t), n. 1, l. 28 giugno 2024, n. 90
Ha introdotto il nuovo n. 2-ter dell'art. 640, secondo comma, c.p., tipizzando la truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione.
d.l. 11 aprile 2025, n. 48, conv. in l. 9 giugno 2025, n. 80
Ha ulteriormente modificato la disciplina della procedibilità, mantenendo ferma la distinzione tra le aggravanti e la regola di procedibilità a querela per il n. 2-ter.
Massime di principio
- Nelle truffe realizzate interamente a distanza tramite strumenti informatici o telematici, l'aggravante della minorata difesa non va automaticamente desunta dal solo uso del mezzo digitale o dalla distanza fisica tra le parti; occorre una concreta situazione di vulnerabilità del soggetto passivo o altra circostanza agevolatrice diversa dal mero contatto online.
- La truffa commessa a distanza mediante strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare l'identificazione dell'autore costituisce una fattispecie aggravata autonoma e speciale rispetto alla minorata difesa, con conseguente applicazione del principio di specialità.
- Quando il legislatore tipizza una specifica modalità esecutiva della frode e ne disciplina espressamente la procedibilità, tale disciplina prevale sulla qualificazione più generale fondata sull'aggravante comune.
- Ai fini della procedibilità, le ipotesi aggravate di truffa vanno distinte in base alla specifica circostanza contestata: non tutte le aggravanti del secondo comma dell'art. 640 c.p. comportano la procedibilità d'ufficio, se la legge prevede un'espressa esclusione.
- La valutazione della sussistenza della querela deve essere compiuta con riguardo alla corretta qualificazione giuridica del fatto: se la contestazione integra la sola truffa telematica aggravata tipizzata, la mancanza di querela impone la declaratoria di non doversi procedere.
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