Cassazione Penale, Sentenza n. 40036/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: il provvedimento del GIP è stato annullato per nullità derivante dalla totale assenza di motivazione (violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p.) e gli atti sono stati trasmessi al Gip del Tribunale di L'Aquila per un nuovo giudizio.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Maiolo aveva chiesto l'autorizzazione ai colloqui visivi con i cugini Francesco Maiolo e Giuseppe Taverniti; il GIP, dopo aver autorizzato separatamente i colloqui con moglie e figli, ha rigettato la richiesta relativa ai cugini con un laconico 'V° si rigetta' scritto a mano; il ricorrente ha denunciato l'inesistenza del provvedimento per assoluta mancanza di motivazione.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111, comma settimo
I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono impugnabili in Cassazione perché possono incidere sul grado di afflittività delle misure cautelari.
Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 18
"i detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone..."
Riconosce il diritto dei detenuti ad avere colloqui con congiunti e altre persone, a definire l'ambito generale della materia delle visite.
D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 37
"i colloqui con persone diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando ricorrono ragionevoli motivi"
Stabilisce che i colloqui con persone non riconosciute come congiunti o conviventi richiedono specifica autorizzazione previa verifica di ragionevoli motivi.
Codice penale, art. 307, comma 4
Serve a individuare la nozione di 'congiunti' cui fare riferimento per l'ammissione ai colloqui; la sentenza si richiama a tale criterio per valutare l'ambito dei soggetti rilevanti.
Circolare Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, 8/7/1998
Specificazione amministrativa secondo cui possono essere considerati congiunti anche i cugini di primo grado (anche del coniuge), tuttavia l'ammissione richiede comunque l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Imposta l'obbligo di motivazione dei provvedimenti dell'Autorità giudiziaria; la sua violazione determina la nullità del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- I provvedimenti che negano o limitano i colloqui ai detenuti sono impugnabili in Cassazione perché possono incidere sul grado di afflittività della detenzione (art. 111 Cost.).
- Il diniego di una richiesta di colloquio deve essere motivato in modo specifico: una formula minimale o una nota scritta a mano ('V° si rigetta') è insufficiente e determina la nullità del provvedimento ai sensi dell'art. 125 c.p.p.
- I cugini di primo grado possono essere considerati tra i 'congiunti' in base a riferimenti normativi e circolari amministrative, ma l'autorizzazione resta di competenza dell'autorità giudiziaria che deve valutare caso per caso.
- I colloqui con persone non riconosciute come congiunti o conviventi richiedono l'indicazione di 'ragionevoli motivi' per essere autorizzati (D.P.R. n. 230/2000, art. 37).
- Se il pubblico ministero esprime parere contrario, il giudice deve comunque motivare compiutamente la decisione: il dissenso del PM non esonera dall'obbligo di motivazione.
- In presenza di nullità per carenza motivazionale la Corte può annullare il provvedimento e rinviare gli atti al giudice competente per un nuovo esame, lasciando ferma la possibilità di valutare nuovamente l'autorizzazione alla luce delle regole sopra indicate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40030/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40031/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40032/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40035/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40039/2023 del 03/10/2023
- Sentenza penale · 3 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 40040/2023 del 03/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →