Cassazione Penale, Sentenza n. 40040/2023 del 03/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva autorizzato, superando il diniego dell'amministrazione penitenziaria, colloqui visivi mensili a distanza tramite Skype tra Luigi Giannelli, detenuto in regime differenziato ex art. 41-bis, e il figlio Marco, anch'egli ristretto in regime ordinario. Il Ministero deduceva violazione di legge e carenza di motivazione, denunciando che l'autorizzazione era di fatto permanente anziché riferita a singoli colloqui, che tale modalità poteva arrecare pregiudizio alle esigenze di sicurezza interne ed esterne non neutralizzabili neppure dalla registrazione (per possibilità di comunicazioni cifrate/convenzionali), e che non era stato previamente acquisito il parere della competente Direzione Distrettuale Antimafia come previsto dalla circolare del DAP.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando al Tribunale di sorveglianza di Sassari per un nuovo giudizio. La Cassazione ha affermato principi di diritto: - il regime 41-bis non esclude in via di principio colloqui con familiari detenuti, anche se sottoposti al medesimo regime, mediante forme di comunicazione controllabili a distanza, purché si assicuri un bilanciamento tra esigenze di sicurezza e diritto alla relazione familiare; - le autorizzazioni devono essere circoscritte a singoli colloqui e motivate caso per caso, non generalizzate in termini permanenti; - la Direzione Distrettuale Antimafia deve essere interpellata (parere non vincolante) e il suo contributo valutato, mentre la magistratura di sorveglianza deve effettuare un autonomo vaglio critico degli elementi di rischio emersi; - l'ordinanza che rilascia autorizzazione generale e indiscriminata è viziata e va annullata.
Norme richiamate
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354
Il regime detentivo differenziato non esclude in via di principio la possibilità di autorizzare colloqui con familiari detenuti, ma tale possibilità va bilanciata con le esigenze di ordine e sicurezza che giustificano il 41-bis; le autorizzazioni devono essere motivate e non estese in modo generalizzato.
Circolare DAP 2 ottobre 2017, n. 3676/6126, art. 16.2
eventuali richieste di colloqui telefonici con altri familiari ristretti in regime di 41-bis e non, saranno generalmente accolte, salvo che dal parere non vincolante, richiesto alla competente DDA, emergano concreti e rilevanti elementi che ne sconsiglino l'effettuazione
La Direzione distrettuale antimafia rappresenta un consulente privilegiato: il suo parere, sebbene non vincolante, deve essere acquisito per integrare l'istruttoria e considerato attentamente dalla direzione di istituto e dalla magistratura di sorveglianza nella valutazione del rischio derivante dal colloquio.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata in relazione alla enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; utilizzata per limitare l'enunciazione dei motivi ai soli profili necessari per la decisione.
Massime di principio
- Il detenuto sottoposto al regime 41-bis può, in linea di principio, essere autorizzato a colloqui con familiari detenuti, anche mediante modalità a distanza, ma la decisione deve bilanciare caso per caso diritti familiari e esigenze di sicurezza.
- Le autorizzazioni non devono essere generiche o permanenti: devono essere concesse per singoli colloqui e motivate in relazione alle circostanze contingenti e alla verifica della concreta lesione invocata.
- La Direzione Distrettuale Antimafia va interpellata per fornire elementi informativi rilevanti; il suo parere è non vincolante ma andrebbe acquisito e valutato prima di autorizzare i colloqui.
- La magistratura di sorveglianza, nel riesame delle determinazioni dell'amministrazione, deve svolgere un autonomo vaglio critico degli elementi di rischio emersi dal parere della DDA e dagli altri elementi istruttori, evitando sostituzioni arbitrarie di valutazione senza adeguata motivazione.
- Le videochiamate o colloqui a distanza sono ammessi preferibilmente quando il colloquio in presenza sia impossibile o gravemente difficoltoso; la sola registrazione delle conversazioni non elimina il rischio di comunicazioni cifrate o convenzionali e non costituisce di per sé idonea garanzia di sicurezza.
- Ogni decisione deve risultare da motivazione concreta e specifica: dinieghi o autorizzazioni devono fondarsi su valutazioni fattuali aggiornate e sull'individuazione di misure adeguate a prevenire rischi per l'ordine e la sicurezza.
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