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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40030/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Maugeri impugnava la sentenza della Corte d'appello di Catania del 9/03/2022 che confermava la condanna (pronunciata con rito abbreviato dal G.u.p. il 22/04/2016) a 8 mesi di reclusione per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011). Il fatto contestato riguardava il 15/07/2015: rientro in casa oltre le ore 21:00 e uscita prima delle ore 6:00 senza comprovata necessità e senza tempestiva comunicazione all'Autorità. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: (1) nullità/inosservanza di norme processuali (art. 420-ter c.p.p.), sostenendo che, essendo detenuto, aveva manifestato la volontà di partecipare a distanza con dichiarazione ai sensi dell'art. 123 c.p.p., ma la Corte avrebbe erroneamente dichiarato la sua assenza; (2) vizio di motivazione circa l'applicazione della recidiva, ritenendo che l'ultimo reato risalisse al 2006 e che la Corte non avesse adeguatamente motivato l'aggravamento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto inammissibile la richiesta di partecipazione a distanza perché tardiva e non trasmessa nelle modalità previste dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 137/2020 (convertito in l. 176/2020): la richiesta era stata presentata il 4/03/2022, cinque giorni prima dell'udienza, mentre la norma richiede istanza scritta del difensore trasmessa telematicamente almeno 15 giorni prima. Sul secondo motivo ha confermato la valutazione della Corte territoriale circa la recidiva: alla luce di quattordici condanne tra il 1986 e il 2011 per reati gravi e della breve distanza temporale tra tali precedenti e il fatto del 2015, il giudice di merito ha motivato in modo logico la sussistenza della recidiva come indice di pericolosità sociale crescente. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma che sanziona la violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione (sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno); è stata applicata in relazione al mancato rispetto del divieto di rincasare oltre le ore 21:00 e di uscire prima delle 6:00.

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente come norma processuale a pena di nullità in relazione alla dichiarazione di assenza; la Corte ha ritenuto che la contestazione dell'assenza fosse corretta dato il mancato rispetto delle modalità e dei termini previsti per la partecipazione a distanza.

  • art. 123 cod. proc. pen.

    Norma sulla partecipazione del detenuto al processo mediante dichiarazione; nel caso concreto tale modalità è risultata diversa da quella prevista dall'art. 23-bis per la partecipazione da remoto e quindi inadeguata per sanare la tardività.

  • art. 23-bis, comma 4, d.l. 23 ottobre 2020, n. 137 (conv. in l. 176/2020)

    Stabilisce che la richiesta di partecipazione all'udienza da remoto deve essere formulata per iscritto dal difensore entro 15 giorni liberi prima dell'udienza e trasmessa telematicamente; la Corte ha ritenuto inammissibile la domanda tardiva e trasmessa con modalità diverse.

  • art. 99 cod. pen.

    Disciplina la recidiva e i relativi profili: il giudice deve valutare concretamente se la reiterazione del reato sia indice di riprovevolezza e pericolosità, considerando natura dei reati, distanza temporale, omogeneità e altri parametri individualizzanti; la Corte d'appello ha applicato questi criteri per ritenere la recidiva.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri di individualizzazione della pena (esame della personalità del reo, gravità del fatto, precedenti ecc.); richiamato come riferimento per valutare la pericolosità e la gravità dei precedenti nell'applicazione della recidiva.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. U., n. 35738 del 27/05/2010, Calibè)

    Principio espresso dalla Corte Suprema secondo cui la recidiva va valutata con riferimento a vari parametri concreti e non solo sul mero riscontro formale dei precedenti; la decisione di merito è stata conforme a tale indirizzo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola la condanna alle spese del procedimento: la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto.

Massime di principio

  • La partecipazione a distanza alle udienze ha regole formali rigorose: la richiesta deve essere presentata per iscritto dal difensore e trasmessa telematicamente nei termini (15 giorni liberi prima). Domande tardive o inviate con modalità diverse possono essere dichiarate inammissibili e non impedire la dichiarazione di assenza.
  • La semplice esistenza di precedenti penali non basta a motivare automaticamente la recidiva: il giudice deve valutare in concreto la continuità e la omogeneità della condotta criminosa, la gravità e la frequenza dei reati, la distanza temporale e altri elementi che indichino una pericolosità sociale effettiva.
  • Per contrastare una contestazione di recidiva in giudizio di legittimità è utile evidenziare elementi di discontinuità o di riabilitazione: ampia distanza temporale dai precedenti, fatti di natura diversa o occasionalità, comportamenti di ravvedimento o misure esecutive scontate che dimostrino diminuita pericolosità.
  • In procedimenti 'cartolari' (senza discussione orale) l'inosservanza delle formalità procedurali può avere effetti decisivi; chi difende deve assicurarsi di rispettare termini e modalità di trasmissione delle istanze processuali per non pregiudicare la partecipazione dell'imputato.
  • Il rigetto del ricorso in Cassazione comporta, oltre al mantenimento della condanna, l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente secondo le disposizioni dell'art. 616 c.p.p.

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