Cassazione Penale, Sentenza n. 40032/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del G.u.p. che aveva condannato l'imputato a euro 500,00 di ammenda per porto di arma od oggetto atto a offendere (coltello a serramanico, lunghezza complessiva 17 cm, lama 7,5 cm) trovato nel veicolo tra l'8 e il 9 giugno 2019. Il ricorrente deduceva: 1) inesattezza nella valutazione del "giustificato motivo" perché il coltello era di piccola lama, trasportato nell'autovettura per ragioni di lavoro (dipendente dell'Agenzia forestale, consuetudine a consumare pasti all'aperto) e per attività venatoria; era inoltre titolare di licenza di porto d'armi, chiedendo l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. per particolare tenuità; 2) vizio di motivazione relativo alla confisca e distruzione di due torce elettriche rinvenute nel marsupio, senza che il G.u.p. avesse spiegato il loro nesso di strumentalità con il reato.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo: ha ritenuto che non sussistesse un giustificato motivo in senso legale, richiamando la giurisprudenza sul requisito che le esigenze soggettive siano pienamente compatibili con la normale funzione dell'oggetto, le modalità del fatto, i luoghi e la disponibilità materiale dell'arma (anche se nel veicolo). Ha inoltre affermato l'irrilevanza della lunghezza della lama a seguito dell'abrogazione dell'art. 80 T.U.L.P.S. e ha condiviso che le modalità (porto in luogo pubblico in preparazione di caccia di frodo) escludono la qualificazione del fatto come di particolarmente tenue. Ha invece accolto il secondo motivo parzialmente: la confisca delle due torce è stata annullata perché il giudice di merito non ha motivato il nesso di strumentalità tra le torce e il reato. Dispositivo: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca delle torce; rigetto nel resto del ricorso.
Norme richiamate
Legge 18 aprile 1975, n.110, art.4
art.4, secondo e terzo comma
L'art.4 disciplina il porto di armi e oggetti atti a offendere; il secondo comma prevede il concetto di "giustificato motivo", che ricorre solo se esigenze dell'agente sono pienamente compatibili con la natura e funzione dell'oggetto, le modalità del fatto, i luoghi e le condizioni del portatore; il terzo comma è richiamato quanto alla forma lieve del reato.
Norma sulla particolare tenuità del fatto: la Corte ha ritenuto che, pur essendo il reato valutato nella sua forma di lieve entità dal G.u.p., le circostanze (porto in contesto di preparazione di caccia di frodo e modalità oggettive) escludono l'applicazione di tale istituto.
Regolamento T.U.L.P.S., art.80
art.80 T.U.L.P.S. (abrogato)
L'abrogazione dell'art.80 T.U.L.P.S., che collegava liceità del porto alle misure delle lame, rende irrilevante la sola lunghezza della lama ai fini dell'integrazione del reato di porto abusivo.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019 (Rhimi)
Sez. 4, n. 49769 del 14/11/2019, Rhimi
Chiarisce i requisiti del "giustificato motivo": esigenze dell'agente devono essere pienamente corrispondenti a regole comportamentali lecite, tenendo conto della natura dell'oggetto, delle modalità, delle condizioni soggettive e dei luoghi.
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015 (Pagano)
Sez. 6, n. 4970 del 01/12/2015, Pagano
Ai fini della consumazione del reato di porto in luogo pubblico, non è necessario che l'arma sia tenuta sulla persona, ma è necessario che l'agente possa acquisirne facilmente la disponibilità materiale per un uso immediato (anche se è nell'autovettura).
Giurisprudenza della Cassazione - Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018 (Lazzaroni)
Sez. 4, n. 1482 del 22/11/2018, Lazzaroni
Affermata l'irrilevanza della lunghezza della lama ai fini dell'integrazione del reato di porto abusivo, in considerazione dell'abrogazione del riferimento regolamentare alle misure.
Massime di principio
- Il "giustificato motivo" per il porto di strumenti atti a offendere richiede esigenze soggettive pienamente compatibili con la natura e la funzione dell'oggetto, le modalità del fatto, il luogo e le condizioni del portatore: non basta l'esigenza dichiarata, va provata e coerente con il contesto.
- La lunghezza della lama, dopo l'abrogazione dell'art.80 T.U.L.P.S., è generalmente irrilevante ai fini dell'integrazione del reato di porto abusivo.
- Il fatto che l'arma sia contenuta in un veicolo non esclude automaticamente il porto in luogo pubblico: rileva la disponibilità materiale e la possibilità di utilizzo immediato.
- La mera titolarità di una licenza di porto d'armi non costituisce di per sé giustificazione per il porto di materiali o per escludere il reato, se non provato il nesso e la conformità dell'uso.
- Per ottenere l'annullamento di misure come la confisca è necessario che il giudice motivi il nesso di strumentalità tra l'oggetto sequestrato e il reato; l'assenza di tale motivazione determina l'annullamento della confisca.
- L'istituto della particolare tenuità del fatto (art.131-bis c.p.) non si applica automaticamente quando il reato è ritenuto di lieve entità: vanno valutate le modalità e il contesto oggettivo che possono escludere la riconoscibilità della tenuità.
- In caso di porto in preparazione di attività illecite (es. caccia di frodo) le circostanze oggettive possono impedire il riconoscimento di qualsiasi attenuazione per particolare tenuità o giustificato motivo.
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