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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40031/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna: Saia contestava la fondatezza della prova dichiarativa dei collaboratori (Cassaro e Razzanelli) e la qualificazione come associazione mafiosa (art. 416-bis), nonché la mancata valutazione delle attenuanti generiche; Visita impugnava il diniego delle attenuanti generiche nonostante la collaborazione con la giustizia e la dissociazione, e chiedeva in sostanza la rideterminazione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Visita (inammissibile/infondato) e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali. Per Saia la Cassazione ha rigettato i profili relativi alla responsabilità per associazione mafiosa, confermando la valutazione della credibilità dei collaboratori e i riscontri esterni (servizi di osservazione della polizia), ma ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata trattazione del motivo di appello sulle attenuanti generiche da parte della Corte d'appello: la sentenza è stata annullata solo sul punto delle attenuanti generiche e rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo esame su tale specifico punto; il resto del ricorso di Saia è stato rigettato. Sono state inoltre disposte le condanne alle spese processuali e la rifusione delle spese di parte civile secondo quanto indicato in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma che punisce l'associazione mafiosa: la Corte ha ritenuto provata l'appartenenza di Saia alla famiglia mafiosa di Pallavicino sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori, corroborate da servizi di osservazione della polizia giudiziaria.

  • art. 416-bis.1, comma 3 cod. pen.

    Circostanza attenuante speciale per chi collabora contro la criminalità organizzata: riconosciuta a Visita dai giudici del merito; la Corte ricorda che tale attenuante speciale non può automaticamente valere anche quale attenuante generica.

  • art. 629 cod. pen.

    Reato di estorsione: Visita era stato condannato per avere costretto il titolare della "Spera costruzioni" a versare 5.000 euro; la Cassazione ha rigettato il ricorso sul tema delle attenuanti generiche correlate a tale condanna.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma processuale che prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso: applicata nei confronti di Visita.

  • art. 541, comma 1, cod. proc. pen.

    Previsione sulla condanna alle spese di parte civile per il soccombente: i ricorrenti sono stati condannati a rifondere le spese delle parti civili.

  • Sez. U, sent. n. 20804/2012 (Aquilina) - principio "libertà dei riscontri"

    Giurisprudenza richiamata per affermare che i riscontri alle dichiarazioni di collaboratori possono essere di qualsiasi natura e non sono predeterminati: la Corte ha ritenuto legittimo basare la condanna su dichiarazioni di collaboratori corroborate da osservazioni di polizia.

  • Sez. 1, sent. n. 14527/2006 (Cariolo)

    Giurisprudenza richiamata per il principio che la speciale attenuante prevista per la collaborazione con la giustizia non implica automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche, che richiedono una valutazione globale della persona e del fatto.

  • Sez. 1, sent. n. 12624/2019 (Dulan) e altre sul tema della motivazione implicita

    Richiamate per il principio secondo cui in alcuni casi la decisione sul rigetto delle attenuanti generiche può essere sostenuta da motivazione implicita, ma qui la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non avesse comunque fornito alcuna motivazione (neppure implicita) sul punto, giustificando l'annullamento limitato.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia possono essere ritenute sufficienti a provare l'appartenenza ad un'organizzazione mafiosa se sono corroborate da riscontri esterni (es. servizi di osservazione, identificazioni di polizia); la mancanza di riconoscimento fotografico non è necessariamente decisiva.
  • La valutazione della concessione delle attenuanti generiche è un giudizio di fatto riservato al giudice del merito: deve però risultare espressa o ricavabile dalla motivazione; l'omessa trattazione di un motivo specifico sulle attenuanti genera annullamento limitato e rinvio.
  • La circostanza attenuante speciale per la collaborazione (art. 416-bis.1, comma 3) non può essere automaticamente ritenuta equivalente all'ottenimento delle attenuanti generiche; il giudice deve operare una valutazione globale e distinta.
  • I riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori sono liberi e possono consistere in elementi di vario genere (diretti o indiretti), purché emergano con sufficiente consequenzialità logica a corroborare la testimonianza.
  • In sede di cassazione il vizio relativo alla mancata o insufficiente motivazione su punti essenziali (es. attenuanti generiche) è rilevante e può comportare annullamento con rinvio solo per quel profilo, senza riaprire automaticamente l'intero giudizio di merito.

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