Ordinanza n. 84/2026 - Bolzano, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determina del Direttore generale di STA del 15.1.2026, comunicata in pari data alla ricorrente, con la quale l'Amministrazione intimata ha disposto l’aggiudicazione a favore di Infinitys S.p.a. dell’appalto relativo alla fornitura “OA25_1278 Contratto quadro per la fornitura, installazione e manutenzione di display E – Paper (MAAS FOR ITALY – PNRR C1 M1 SUB. – INV 1.4.6)”; - di ogni altro atto al primo presupposto, successivo, connesso e/o conseguente, ivi specificamente compresi tutti i relativi verbali di gara nonché, per quanto di ragione e nei limiti dell’interesse, gli elaborati costituenti la lex specialis di gara e, in particolare, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e il documento relativo ai “criteri di valutazione” dell’offerta tecnica, nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato, ai sensi degli artt. 121 e ss. del D.lgs. n. 104/2010, tra l’Amministrazione interessata e l’aggiudicataria con dichiarazione di disponibilità della ricorrente al subentro e per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento in forma specifica, nonché in via subordinata, per la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione a favore dell'operatore economico controinteressato dell'appalto per la fornitura, installazione e manutenzione di display e-paper
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'aggiudicazione chiedendone l'annullamento, previa sospensione, nonché la declaratoria di inefficacia dell'eventuale contratto e il subentro, con risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Con il terzo motivo ha contestato la non conformità tecnica dell'offerta dell'aggiudicataria rispetto al requisito minimo relativo alla durata della batteria dei display, previsto dal capitolato tecnico. Con il quarto motivo ha contestato la congruità dei consumi energetici dichiarati e la correttezza dei calcoli relativi alla vita utile del sistema e alla durata della batteria, alla luce del documento 03.4 e dei criteri di valutazione della lex specialis. Le parti hanno prodotto difese, elaborati e perizie tecniche contrapposte, prospettando questioni specialistiche di natura ingegneristica ed elettronica.
La decisione
Il Tribunale non ha definito il merito delle censure né la domanda cautelare. Ha ritenuto che le questioni sulla configurazione del sistema di alimentazione, sul numero e sulla capacità dei moduli batteria, sulla coerenza tra i documenti 03.4 e 03.7, sulla durata della batteria, sulla plausibilità dei consumi energetici e sulla correttezza dei relativi calcoli richiedessero una valutazione tecnica complessa, non risolvibile sulla sola documentazione difensiva delle parti. Ha quindi disposto una verificazione, ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a., da svolgersi in contraddittorio e nei limiti della documentazione tecnica presentata in gara, nominando verificatore il Rettore della Libera Università di Bolzano, con facoltà di delega a docenti competenti. Sono stati fissati termini per la nomina dei consulenti tecnici di parte, la trasmissione dello schema di relazione, le osservazioni e il deposito della relazione finale. Il fondo spese di 500 euro, salvo conguaglio, è stato posto provvisoriamente a carico della ricorrente; le spese della verificazione saranno liquidate con la decisione di merito. La discussione del merito è stata fissata al 22 luglio 2026. Ogni ulteriore statuizione è stata riservata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
Consente al giudice amministrativo di disporre i mezzi di prova necessari ai fini della decisione, tra cui la verificazione.
Disciplina la verificazione, disposta dal giudice per accertare profili tecnici rilevanti per la decisione.
Richiamato nell'ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili.
Indicato nel ricorso quale base della domanda di declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato; la domanda non è stata definita con l'ordinanza.
Richiamato nel ricorso insieme agli artt. 121 e seguenti per la sorte del contratto; la relativa domanda è stata riservata al merito.
Il verificatore e il consulente, se scelto tra i dipendenti pubblici o tra gli iscritti negli albi di cui all'articolo 13 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, hanno l'obbligo di prestare il loro ufficio, tranne che il giudice riconosca l'esistenza di un giustificato motivo
Richiamato per evidenziare l'obbligo di prestare l'ufficio del verificatore nei casi previsti dalla norma.
Richiamato per stabilire il rispetto dei termini relativi alla presentazione della nota per onorari e spese del verificatore.
Massime di principio
- Quando la decisione di una controversia amministrativa dipende da questioni tecniche specialistiche e le allegazioni e perizie contrapposte delle parti non consentono al giudice di accertare autonomamente i fatti rilevanti, il giudice può disporre una verificazione ai sensi degli artt. 63 e 66 c.p.a.
- La verificazione deve essere delimitata ai quesiti tecnici rilevanti per la decisione e, nel caso di contestazioni relative a un'offerta di gara, deve svolgersi sulla base della documentazione tecnica effettivamente presentata in sede di gara, senza consentire l'integrazione postuma dell'offerta.
- La verificazione deve essere svolta in contraddittorio, con facoltà per le parti di farsi assistere da consulenti tecnici di fiducia e di formulare osservazioni sullo schema di relazione prima del deposito dell'elaborato finale.
- Quando è disposta una verificazione, la ripartizione definitiva delle relative spese può essere riservata alla decisione di merito, mentre il giudice può porre provvisoriamente il fondo spese a carico di una delle parti, salva la successiva liquidazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 95/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 96/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 97/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 98/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 99/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 9 apr 2026Ordinanza n. 100/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →