Cassazione Penale, Sentenza n. 7977/2022 del 04/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 651 cod. pen. (rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità) e li aveva condannati all'ammenda di euro 206,00. Cusmano deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che lui e l'altro imputato avevano "declinato le generalità" e dunque non sussisterebbe l'elemento oggettivo del reato; lamenta inoltre vizi motivazionali con riferimento agli artt. 192 e 546 c.p.p. Caruso contesta la mancata valutazione dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), rilevando che si era recato in caserma pochi minuti dopo il controllo per esibire i documenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi, osservando che la motivazione del Tribunale non chiarisce se la declinazione delle generalità sia avvenuta durante il controllo o successivamente: se fosse avvenuta durante il controllo l'art. 651 c.p. non sarebbe applicabile. Inoltre non risultava esaminata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis. Tuttavia, sulla base dell'art. 129 c.p.p., la Corte ha dichiarato estinti i reati per prescrizione (reati commessi il 25/02/2016, termine massimo di prescrizione cinque anni scaduto il 25/02/2021) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.
Norme richiamate
La norma incriminatrice sanziona il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità; la Corte osserva che se le generalità fossero state fornite durante il controllo l'elemento materiale della contravvenzione non si configurerebbe.
Richiamato dai ricorrenti come parametro di valutazione della motivazione probatoria; la Corte rileva vizi motivazionali nel giudizio di merito ma procede comunque sul tema della prescrizione.
Invocato dai ricorrenti in relazione a censure di motivazione e valutazione delle prove; la Corte prende atto delle doglianze ma decide per l'estinzione per prescrizione.
Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente Caruso aveva chiesto l'applicazione ma il Tribunale non aveva motivato la decisione su tale istanza, punto rilevato dalla Corte.
Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta; la Corte ha applicato tale previsione per annullare la sentenza impugnata senza rinvio.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, Levy, Rv. 280802)
Precedente che chiarisce che la condotta sanzionata dall'art. 651 c.p. è il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità; se le generalità sono state fornite durante il controllo la fattispecie non si realizza.
Massime di principio
- La fattispecie di cui all'art. 651 c.p. richiede il concreto rifiuto di fornire le indicazioni sulla propria identità al momento del controllo: la mera successiva esibizione dei documenti può escludere il reato se le generalità erano state comunicate tempestivamente.
- Il giudice di merito deve esaminare e motivare espressamente le istanze di applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto); la mancata valutazione di tale istanza può costituire motivo di impugnazione.
- Se la motivazione del primo giudice è evanescente o non chiarisce fatti decisivi (es. quando sono state fornite le generalità), il ricorso in appello non è necessariamente manifestamente infondato e il giudice d'appello deve valutare la portata delle carenze probatorie.
- Quando è intervenuta la prescrizione del reato, la Corte può dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio; è importante verificare i termini di prescrizione e l'eventuale presenza di cause di sospensione o interruzione.
- In casi analoghi conviene documentare con precisione il momento e le modalità in cui si sono fornite le generalità o i documenti (es. attestazioni, note al verbale, testimonianze) e chiedere espressamente la valutazione della particolare tenuità del fatto se vi sono elementi per sostenerla.
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