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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7977/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza che li aveva dichiarati colpevoli del reato di cui all'art. 651 cod. pen. (rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità) e li aveva condannati all'ammenda di euro 206,00. Cusmano deduce violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo che lui e l'altro imputato avevano "declinato le generalità" e dunque non sussisterebbe l'elemento oggettivo del reato; lamenta inoltre vizi motivazionali con riferimento agli artt. 192 e 546 c.p.p. Caruso contesta la mancata valutazione dell'istanza di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto), rilevando che si era recato in caserma pochi minuti dopo il controllo per esibire i documenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto non manifestamente infondati i ricorsi, osservando che la motivazione del Tribunale non chiarisce se la declinazione delle generalità sia avvenuta durante il controllo o successivamente: se fosse avvenuta durante il controllo l'art. 651 c.p. non sarebbe applicabile. Inoltre non risultava esaminata la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis. Tuttavia, sulla base dell'art. 129 c.p.p., la Corte ha dichiarato estinti i reati per prescrizione (reati commessi il 25/02/2016, termine massimo di prescrizione cinque anni scaduto il 25/02/2021) e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 651 cod. pen.

    La norma incriminatrice sanziona il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità; la Corte osserva che se le generalità fossero state fornite durante il controllo l'elemento materiale della contravvenzione non si configurerebbe.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti come parametro di valutazione della motivazione probatoria; la Corte rileva vizi motivazionali nel giudizio di merito ma procede comunque sul tema della prescrizione.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Invocato dai ricorrenti in relazione a censure di motivazione e valutazione delle prove; la Corte prende atto delle doglianze ma decide per l'estinzione per prescrizione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; il ricorrente Caruso aveva chiesto l'applicazione ma il Tribunale non aveva motivato la decisione su tale istanza, punto rilevato dalla Corte.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma invocata dalla Corte per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta; la Corte ha applicato tale previsione per annullare la sentenza impugnata senza rinvio.

  • Giurisprudenza richiamata (Sez. 1, n. 5397 del 01/12/2020, Levy, Rv. 280802)

    Precedente che chiarisce che la condotta sanzionata dall'art. 651 c.p. è il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità; se le generalità sono state fornite durante il controllo la fattispecie non si realizza.

Massime di principio

  • La fattispecie di cui all'art. 651 c.p. richiede il concreto rifiuto di fornire le indicazioni sulla propria identità al momento del controllo: la mera successiva esibizione dei documenti può escludere il reato se le generalità erano state comunicate tempestivamente.
  • Il giudice di merito deve esaminare e motivare espressamente le istanze di applicazione dell'art. 131-bis (tenuità del fatto); la mancata valutazione di tale istanza può costituire motivo di impugnazione.
  • Se la motivazione del primo giudice è evanescente o non chiarisce fatti decisivi (es. quando sono state fornite le generalità), il ricorso in appello non è necessariamente manifestamente infondato e il giudice d'appello deve valutare la portata delle carenze probatorie.
  • Quando è intervenuta la prescrizione del reato, la Corte può dichiarare l'estinzione e annullare la sentenza senza rinvio; è importante verificare i termini di prescrizione e l'eventuale presenza di cause di sospensione o interruzione.
  • In casi analoghi conviene documentare con precisione il momento e le modalità in cui si sono fornite le generalità o i documenti (es. attestazioni, note al verbale, testimonianze) e chiedere espressamente la valutazione della particolare tenuità del fatto se vi sono elementi per sostenerla.

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