Cassazione Civile, Sentenza n. 3830/2020 del 14/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (preponenti)
La controversia
Il titolare di un’agenzia assicurativa aveva agito nei confronti delle società preponenti in relazione alla cessazione del mandato, alle provvigioni e alle somme che le società assumevano dovute per appropriazioni indebite. Il Tribunale di Salerno, con sentenza del 2014, aveva ritenuto legittimo il recesso per giusta causa e disposto una compensazione giudiziale tra i crediti per provvigioni e le somme dovute dall’agente; vi era però contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo quanto all’importo della condanna. La Corte d’appello di Salerno, con sentenza depositata il 9 novembre 2017, dichiarava nulla la sentenza di primo grado e decideva nel merito, condannando l’agente, detratta l’indennità di fine rapporto, al pagamento di Euro 181.136,17 a una società, Euro 114.151,44 alla stessa quale incorporante di altra società, Euro 431.559,73 all’altra società e Euro 3.630,11 alle società, oltre interessi legali dal 28 aprile 2003 al saldo. Riteneva provata la giusta causa del recesso in relazione all’emissione, nell’agenzia, di una polizza oltre i limiti di autonomia dell’agente, con grave danno per le preponenti; la circostanza che la sottoscrizione fosse apocrifa e che in sede penale l’agente fosse stato assolto dall’accusa relativa alla firma non escludeva la responsabilità dell’agente per l’operato dei dipendenti e per culpa in vigilando. In sede di cassazione l’agente ha proposto quattro motivi: i primi due denunciavano omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza e inammissibilità dell’appello incidentale delle società e violazione delle norme sul termine per impugnare e sul giudicato; il terzo contestava la sussistenza della giusta causa, la valutazione delle prove, la corrispondenza tra chiesto e pronunciato e lamentava la mancata contestazione immediata dei fatti, nonché l’addebito di condotte non direttamente commesse dall’agente; il quarto censurava l’esame di fatti ulteriori rispetto all’emissione della polizza e l’estensione dell’indagine alla vigilanza sui dipendenti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi due motivi sono infondati: l’esame nel merito dell’appello incidentale comportava il rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità e l’appello incidentale era stato notificato e depositato nel rispetto dei termini dell’art. 436 c.p.c. L’impugnazione incidentale tardiva è ammessa anche rispetto a capi autonomi della sentenza, purché siano rispettati i termini e le modalità dell’impugnazione incidentale nel rito del lavoro. Anche il terzo e il quarto motivo sono infondati: le censure sulla tempestività della reazione datoriale sollecitavano una non consentita rivalutazione del merito; non risultava che l’agente avesse eccepito in precedenza un mutamento dei fatti posti a base del recesso; inoltre, l’emersione della responsabilità per la condotta della dipendente era stata determinata dalle stesse difese dell’agente. La Corte ha ritenuto che l’emissione della polizza nell’agenzia, oltre i limiti consentiti e con grave danno per le preponenti, fosse riferibile alla responsabilità dell’agente anche nell’ipotesi in cui la firma fosse stata apposta da una dipendente: l’illecito era collegato alle mansioni ed era stato compiuto o reso possibile nell’ambito del potere di controllo dell’agente. Confermata così la giusta causa di recesso, l’agente è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge, nonché al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Nonostante la mancanza di una espressa statuizione su un’eccezione proposta dalla parte, non ricorre l’omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sulla stessa e, in particolare, è da ravvisare un rigetto implicito dell’eccezione di inammissibilità dell’appello nel caso in cui la sentenza abbia valutato nel merito i motivi posti a fondamento di tale gravame.
L’esame nel merito dell’impugnazione comporta rigetto implicito dell’eccezione che ne contesta l’ammissibilità, sicché non sussiste omessa pronuncia anche senza una statuizione espressa.
In base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
L’impugnazione incidentale tardiva è consentita anche dopo la scadenza del termine per l’impugnazione principale, anche in relazione a capi autonomi e pur in presenza di acquiescenza; perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
In base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
Nel giudizio di appello, l’impugnazione incidentale tardiva va proposta con l’atto di costituzione dell’appellato e può investire anche capi autonomi, nel rispetto dei termini e delle modalità proprie dell’impugnazione incidentale.
Dunque, la parte cui sia stata notificata l’impugnazione avversaria è legittimata alla proposizione – nel rito del lavoro non meno che in quello ordinario – della propria impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., comma 1, anche avverso capi di sentenza autonomi rispetto a quelli investiti dal gravame principale, ma pur sempre nel rispetto dei termini e delle modalità stabilite per l’impugnazione incidentale (v. Cass. n. 2145 del 1994).
Nel rito del lavoro è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva anche contro capi autonomi, purché siano rispettati i termini e le modalità stabiliti per l’appello incidentale; nel caso deciso, la notificazione e il deposito avevano rispettato l’art. 436 c.p.c.
In base al combinato disposto di cui agli artt. 334,343 e 371 c.p.c., è ammessa l’impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l’atto di costituzione dell’appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l’impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l’interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
Il termine lungo per l’impugnazione principale non impedisce, di per sé, l’impugnazione incidentale tardiva, la quale resta proponibile secondo le forme e i termini propri dell’impugnazione incidentale.
In punto di diritto, ove pure (in ipotesi) fosse accreditabile la tesi difensiva della sottoscrizione della polizza da parte della dipendente dell’A., resta immune da qualsiasi vizio logico o giuridico la soluzione interpretativa della Corte di appello, in quanto fondata sul presupposto della sussistenza di un rapporto di subordinazione tra l’autore dell’illecito e il proprio datore di lavoro e sul collegamento dell’illecito stesso con le mansioni svolte dal dipendente, avendo la sentenza accertato che il contegno integrante l’illecito era stato compiuto o comunque reso possibile sotto il potere di controllo del datore di lavoro.
La valutazione della responsabilità dell’agente non è esclusa dal fatto che l’atto materiale sia stato eventualmente compiuto da una dipendente, quando l’illecito sia collegato alle mansioni e sia stato compiuto o reso possibile nell’ambito del potere di controllo dell’agente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2.
La Corte richiama l’art. 2 del D.M. 55/2014 a fondamento della liquidazione delle spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Massime di principio
- L’impugnazione incidentale tardiva può essere proposta anche dopo la scadenza del termine per l’impugnazione principale e può riguardare capi autonomi della sentenza, purché siano rispettati i termini e le modalità dell’impugnazione incidentale previsti per il rito applicabile; essa perde efficacia se l’impugnazione principale è dichiarata inammissibile.
- Non sussiste omessa pronuncia su un’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione quando il giudice, esaminando nel merito i motivi del gravame, ne abbia implicitamente affermato l’ammissibilità.
- La responsabilità dell’agente per un illecito commesso da un dipendente può sussistere quando la condotta sia collegata alle mansioni e sia stata compiuta o resa possibile nell’ambito del potere di controllo dell’agente; l’eventuale estraneità dell’agente all’apposizione materiale della firma non esclude, in tali circostanze, la giusta causa di recesso per un fatto illecito grave e dannoso per le preponenti.
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