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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27343/2024 del 22/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'iscrizione di un fermo amministrativo su un autoveicolo di proprietà del ricorrente, effettuata in asserita violazione di un provvedimento della Commissione tributaria provinciale che aveva sospeso l'esecuzione del preavviso di fermo. Il proprietario aveva chiesto il risarcimento dei danni per il mancato uso del veicolo; in primo grado la domanda era stata accolta, mentre in appello il Tribunale di Taranto ha riformato la decisione rigettando la domanda per difetto di prova del danno. In Cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., sostenendo che il giudice di appello, dopo aver riconosciuto l'illegittimità del fermo e la disponibilità esclusiva del veicolo per la famiglia, aveva illogicamente escluso la prova del danno nonostante il ragionamento presuntivo; 2) violazione degli artt. 832, 2043 e 1226 c.c., lamentando che il giudice non aveva valorizzato la lesione del diritto di proprietà e non aveva proceduto a liquidazione equitativa del pregiudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi perché, in tema di fermo amministrativo illegittimo, il danno da mancato utilizzo del veicolo non è in re ipsa e deve essere allegato e provato sia quanto alla concreta indisponibilità del mezzo sia quanto alla necessità di utilizzarlo o al pregiudizio effettivamente subito. Ha inoltre affermato che la liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non può sostituire la prova dell'esistenza del danno, ma soltanto colmarne l'imprecisione nella quantificazione. Quanto al danno non patrimoniale, la Corte ha condiviso la valutazione del giudice di merito, ritenendo che i disagi, fastidi, disappunti e ansie allegati integrassero pregiudizi bagatellari non risarcibili. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    La prova presuntiva non può essere invocata per prescindere dalla dimostrazione dell'esistenza del danno; occorrono fatti noti idonei a fondare la presunzione secondo gravità, precisione e concordanza.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni semplici possono concorrere alla prova del danno, ma non possono sostituire il necessario accertamento del pregiudizio concreto.

  • art. 832 c.c.

    La lesione del diritto di proprietà, da sola, non comporta automaticamente risarcimento se non è provato un danno risarcibile ulteriore e concreto.

  • art. 2043 c.c.

    La responsabilità aquiliana richiede la prova del danno-conseguenza, non essendo sufficiente la mera illegittimità del comportamento o la lesione dell'interesse protetto.

  • art. 1226 c.c.

    La liquidazione equitativa presuppone l'accertata esistenza del danno e non può essere utilizzata per supplire al totale difetto di prova dell'an debeatur.

  • art. 1227 c.c., comma 2

    Richiamato per affermare che alcune spese, come quelle assicurative, possono essere evitate o sospese con comportamento diligente del danneggiato.

  • art. 2059 c.c.

    Il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei limiti e alle condizioni elaborate dalla giurisprudenza costituzionalmente orientata.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Indica il rito camerale di trattazione del ricorso in Cassazione.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il danno da indisponibilità del veicolo non si presume in re ipsa: chi lo allega deve provare sia la concreta sottrazione del mezzo sia la necessità del suo uso o un pregiudizio economicamente apprezzabile derivante dalla sua mancata disponibilità.
  • La mera illegittimità dell'atto che limita l'uso del bene non basta, di per sé, a fondare il risarcimento: è sempre necessario accertare il danno-conseguenza secondo i principi generali della responsabilità civile.
  • La liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c. non è rimedio al difetto di prova sull'esistenza del danno, ma solo allo stadio della sua quantificazione quando il pregiudizio sia già dimostrato.
  • Il danno non patrimoniale è risarcibile solo quando l'interesse leso abbia rilievo costituzionale, la lesione superi la soglia minima di tollerabilità e il pregiudizio non sia meramente bagatellare.
  • Disagi, fastidi, disappunti, ansie e simili alterazioni della quotidianità, se non sorrette da gravità e serietà del pregiudizio, non integrano un danno non patrimoniale risarcibile.
  • La prova per presunzioni può concorrere all'accertamento del danno, ma deve comunque poggiare su elementi fattuali idonei e non può tradursi in una sostituzione integrale della prova del pregiudizio.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità civileProveImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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