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Parere

Parere n. 261/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto, con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199 del 1971, dalla signora -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento n. k10/0834801 di diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Giustizia amministrativa202300331

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Diniego della concessione della cittadinanza italiana, provvedimento n. k10/0834801

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente, cittadina della Romania, ha impugnato con ricorso straordinario il provvedimento ministeriale che ha rigettato la sua domanda di cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 91/1992. Ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 della legge n. 91/1992, nonché plurimi profili di eccesso di potere, sostenendo che il diniego fosse fondato sul mero richiamo a precedenti penali riferiti a nominativi diversi dal suo e in realtà insussistenti. A sostegno ha prodotto certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti negativi. Il ricorso comprendeva anche un’istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il ricorso. La concessione della cittadinanza italiana è qualificata come oggetto di una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale; la posizione del richiedente è di interesse legittimo e non di diritto soggettivo. L’Amministrazione deve valutare l’integrazione stabile dell’interessato nella collettività nazionale considerando, tra gli altri elementi, condizioni lavorative, economiche, familiari e irreprensibilità della condotta, anche con riguardo al rispetto delle regole della convivenza civile non aventi esclusiva rilevanza penale. Nel caso concreto, i numerosi precedenti penali, la reiterazione di reati contro il patrimonio e il coinvolgimento di minori nell’accattonaggio risultavano dai certificati allegati alla relazione ministeriale. Il Ministero aveva inoltre accertato che le lievi differenze nella trascrizione del nome riguardavano la stessa persona fisica. La ricorrente non ha fornito elementi specifici idonei a dimostrare l’estraneità dei precedenti. Tali circostanze sono state ritenute sufficienti a giustificare il diniego, con assorbimento dell’istanza cautelare.

Osservazioni

Primo motivo - Violazione dell’obbligo di motivazione e dell’art. 9 della legge n. 91/1992

Il motivo è infondato. Il diniego non si fonda su un mero richiamo generico a precedenti penali, ma su numerose condanne risultanti dai certificati del casellario giudiziale acquisiti dal Ministero e riferite alla stessa persona fisica.

Secondo motivo - Eccesso di potere e non riferibilità dei precedenti penali

Il motivo è infondato. Le lievi differenze nella trascrizione del nome non escludono l’identità della persona cui si riferiscono i precedenti, soprattutto in presenza dell’accertamento ministeriale. La ricorrente si è limitata a negare genericamente la riferibilità delle condanne senza fornire elementi specifici a sostegno.

Istanza cautelare

La domanda cautelare è assorbita dal rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 11 d.P.R. n. 1199/1971

    deposito diretto presso il Consiglio di Stato

    La disposizione è richiamata quale base procedurale del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.

  • art. 9, comma 1, lettera d), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    La concessione della cittadinanza ai sensi della disposizione richiede una valutazione amministrativa sull’inserimento dello straniero nella collettività nazionale.

  • art. 3 legge 7 agosto 1990, n. 241

    La ricorrente ne ha dedotto la violazione sotto il profilo dell’insufficiente motivazione, ma il Consiglio di Stato ha ritenuto adeguatamente giustificato il diniego.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    La disposizione è richiamata quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La disposizione è richiamata, unitamente all’art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell’interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • La concessione della cittadinanza italiana costituisce espressione di un potere di valutazione politico-amministrativa altamente discrezionale; il richiedente è titolare di un interesse legittimo e non di un diritto soggettivo all’acquisto dello status civitatis.
  • Nella valutazione della domanda di cittadinanza, l’Amministrazione può considerare non solo la stabile integrazione lavorativa, economica e familiare, ma anche l’irreprensibilità della condotta e il rispetto complessivo delle regole della convivenza civile.
  • La pluralità e reiterazione di precedenti penali, soprattutto quando riguardino reati della stessa specie e il coinvolgimento di minori, può costituire elemento sufficiente a dimostrare la mancata integrazione nella comunità nazionale e a giustificare il diniego della cittadinanza.
  • La contestazione della riferibilità di precedenti penali non può esaurirsi in una negazione generica quando l’Amministrazione abbia verificato, sulla base dei certificati disponibili, che le diverse indicazioni anagrafiche riguardano la medesima persona fisica; occorrono elementi specifici contrari.

Diniego della cittadinanza italiana per precedenti penali

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto da una cittadina rumena contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del diniego della concessione della cittadinanza italiana.

Premesse e domanda amministrativa

La ricorrente aveva presentato il 12 settembre 2018 domanda di cittadinanza ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera d), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. Il Ministero dell’interno ha respinto l’istanza rilevando numerose sentenze di condanna per reati, tra gli altri, di furto, impiego di minori nell’accattonaggio ed evasione.

Motivi del ricorso

La ricorrente ha dedotto:

  • la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 9 della legge n. 91/1992;
  • l’eccesso di potere sotto diversi profili;
  • l’illegittimità del diniego perché fondato sul mero richiamo a precedenti penali;
  • la non riferibilità dei precedenti alla propria persona, in ragione di differenze nella trascrizione del nome;
  • l’inesistenza dei precedenti, che sarebbe stata dimostrata dal certificato del casellario giudiziale e dal certificato dei carichi pendenti, entrambi negativi.

Il ricorso era corredato da una domanda cautelare.

Quadro giuridico della cittadinanza per concessione

Il Consiglio di Stato richiama il consolidato orientamento secondo cui la concessione della cittadinanza italiana è subordinata a una valutazione di opportunità politico-amministrativa altamente discrezionale. Il richiedente non vanta un diritto soggettivo all’acquisto della cittadinanza, ma una posizione di interesse legittimo.

La valutazione deve riguardare l’avvenuta stabile integrazione nella collettività nazionale, considerando le condizioni lavorative, economiche e familiari, nonché l’irreprensibilità della condotta. Quest’ultima non è limitata alla sola assenza di condanne penali, ma comprende il rispetto complessivo delle regole della convivenza civile.

Valutazione dei precedenti penali

La Sezione ha rilevato che i precedenti penali risultavano dai certificati del casellario giudiziale allegati alla relazione ministeriale. Le lievi differenze nella trascrizione del nome, inclusa la diversa indicazione di una vocale, non sono state ritenute decisive, poiché il Ministero aveva accertato che i precedenti riguardavano la stessa persona fisica.

La ricorrente si era limitata a negare genericamente la riferibilità delle condanne, senza fornire elementi specifici idonei a dimostrare l’errore dell’Amministrazione o l’identità diversa della persona indicata nei certificati.

Ragioni del rigetto

Secondo il Consiglio di Stato, assumono rilievo:

  • la numerosità dei precedenti penali;
  • la reiterazione di reati della stessa specie, in particolare contro il patrimonio;
  • il coinvolgimento di minori nell’accattonaggio.

Tali elementi sono stati considerati indici evidenti della mancata integrazione della ricorrente nella comunità nazionale e sufficienti a giustificare il diniego della cittadinanza. Non è stata quindi ravvisata la violazione dell’obbligo di motivazione né un eccesso di potere.

Esito

La Sezione Prima ha espresso parere nel senso del rigetto del ricorso straordinario. L’istanza cautelare è stata dichiarata assorbita. Il parere dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la ricorrente, ai sensi dell’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di potereTutela cautelare

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