Cassazione Penale, Ordinanza n. 21368/2026 del 10/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato o comunque statuito sulla sua responsabilità in ordine a una contestazione di ricettazione. Il primo motivo deduceva illogicità della motivazione quanto alla ritenuta partecipazione dell'imputato al fatto, sostenendo una diversa lettura delle fonti probatorie. Il secondo motivo contestava la qualificazione giuridica del fatto come ricettazione e chiedeva la derubricazione in furto, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente mantenuto la qualificazione più grave. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambe le doglianze inammissibili: la prima perché mirava solo a prospettare una lettura alternativa del compendio indiziario, in assenza di travisamenti; la seconda perché riproponeva una censura già dedotta in appello e già disattesa con argomentazioni ritenute corrette.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo non era consentito perché volto a ottenere una rivalutazione delle prove senza indicare travisamenti processuali, e che il secondo motivo era parimenti non consentito perché reiterava una doglianza già esaminata e respinta in appello. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte mantiene la qualificazione del fatto in termini di ricettazione e non ritiene consentita, in sede di legittimità, la richiesta di derubricazione in furto proposta dal ricorrente.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, quando la censura si risolva nella mera proposta di una lettura alternativa delle fonti di prova e non sia allegato un effettivo travisamento di emergenze processuali.
- La doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto è inammissibile quando ripropone in sede di legittimità una questione già devoluta e motivatamente disattesa in appello, senza evidenziare specifici vizi di legittimità della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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