Cassazione Penale, Sentenza n. 37325/2023 del 13/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna emessa dal Tribunale di Napoli Nord per il reato di truffa aggravata. Contestava: 1) la configurabilità del reato di riciclaggio a suo carico nonostante la sua originaria imputazione per partecipazione ad associazione (sosteneva che la partecipazione all'associazione escluderebbe la responsabilità per il reato di riciclaggio in quanto concorrente nel reato presupposto); 2) la negazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p. e art. 133 c.p.), lamentando che la Corte di appello non avrebbe valorizzato elementi a suo favore, come la minima rilevanza del contributo fornito, e non avrebbe risposto alle censure difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto l'assunto infondato, richiamando giurisprudenza secondo cui non sussiste un rapporto di presupposizione tra il delitto di associazione (art. 416 c.p.) e il reato di riciclaggio, per cui il partecipante all'associazione può rispondere anche di riciclaggio dei beni illecitamente acquisiti. Inoltre la Corte di appello aveva individuato come reato presupposto l'appropriazione indebita e non l'associazione, censura che il ricorrente non ha specificamente contrastato, integrando un vizio di aspecificità della doglianza. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto che le questioni proposte riguardano valutazioni di merito insindacabili in Cassazione, non evidenziando violazioni di legge o vizi logico-argomentativi tali da giustificare il sindacato. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 616 c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e all'erogazione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina l'associazione per delinquere; la Corte osserva che la responsabilità per l'associazione non esclude automaticamente altre responsabilità (es. riciclaggio) a carico del partecipante
Riferimento alla fattispecie associativa di tipo mafioso che può produrre proventi illeciti; la Corte segnala la distinzione tra i diversi tipi di associazione come potenziali reati presupposto
Norma sul riciclaggio che contiene una clausola di esclusione relativa a chi abbia concorso nel reato; la Corte chiarisce che tale esclusione non opera tra il reato di associazione e il reato di riciclaggio nelle modalità dedotte dal ricorrente
Regola le circostanze attenuanti comuni; la Corte ha ritenuto che la valutazione dell'applicabilità delle attenuanti è questione di merito non sindacabile in Cassazione salvo vizi di legge o di motivazione manifesti
Disciplina la determinazione della pena; nella sentenza la contestazione relativa all'applicazione delle norme sulla determinazione della pena è stata qualificata come censura di merito non ammissibile in Cassazione
Norma procedurale invocata per la dichiarazione di inammissibilità del gravame; la Corte ha applicato tale disposizione per l'inammissibilità del ricorso
art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.
Richiamata in relazione al vizio di aspecificità dell'impugnazione: la mancata correlazione tra le ragioni della sentenza impugnata e quelle poste a fondamento del ricorso può determinare inammissibilità
Massime di principio
- La partecipazione a un'associazione per delinquere non impedisce di essere rimproverati anche per il reato di riciclaggio: non sussiste, di per sé, un rapporto di presupposizione che escluda la responsabilità per il riciclaggio a carico del partecipante.
- In Cassazione le questioni relative alla valutazione delle circostanze attenuanti generiche sono generalmente inammissibili se si limitano a sollecitare una diversa valutazione del merito; occorre rilevare violazioni di legge, omissioni logiche o manifesta illogicità della motivazione per essere ammissibili.
- Un ricorso è a rischio di inammissibilità per aspecificità se non contrasta espressamente e specificamente le ragioni e le conclusioni indicate nella decisione impugnata; le censure devono essere direttamente correlate alla motivazione del giudice di merito.
- Il giudice di merito non è obbligato a rispondere punto per punto a tutte le censure difensive; è sufficiente che la struttura argomentativa complessiva renda evidente il rigetto delle deduzioni.
- Chi impugna in Cassazione deve formulare motivi concreti e mirati dimostrando la violazione di norme o vizi logico-argomentativi nella sentenza impugnata; difese generiche o riproposizioni di valutazioni di merito difficilmente superano il filtro di ammissibilità.
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