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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29645/2024 del 19/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna per nullità assoluta la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, sostenendo che, priva di fissa dimora e avendo eletto domicilio presso il difensore di ufficio con il quale non ha mai avuto contatti, non sono state effettuate ricerche ai sensi dell'art. 169, comma 4, c.p.p. e che quindi non ha avuto alcuna conoscenza del processo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p. e del decreto di citazione a giudizio fossero formalmente regolari perché effettuate al domicilio eletto dall'imputata presso lo studio dell'avv. Giuseppe Brancato. Il giudice ha applicato il regime della contumacia anteriore alla riforma del 2014: la restituzione nel termine per proporre impugnazione (ordinanza 14/02/2022) era il rimedio previsto e non rende nulla la sentenza di primo grado quando la citazione sia stata correttamente eseguita. Di conseguenza il ricorso è rigettato, la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La Corte ha inoltre osservato che, per l'inammissibilità del ricorso, non è possibile dichiarare d'ufficio la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e che, in ogni caso, il termine di prescrizione non era ancora decorso tenendo conto della sospensione prevista dall'art. 175, comma 8, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 495 cod. pen.

    Indica il reato per cui è stata condannata l'imputata; citato come titolo di accusa senza particolare interpretazione normativa nel provvedimento.

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma 2, testo anteriore alla riforma del 2014)

    Se è stata pronunciata sentenza contumaciale o decreto di condanna, l'imputato è restituito, a sua richiesta, nel termine per proporre impugnazione od opposizione, salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione od opposizione. A tale fine l'Autorità Giudiziaria compie ogni necessaria verifica.

    Stabilisce il diritto alla restituzione nel termine per proporre impugnazione per il condannato in contumacia; la Corte ha applicato tale disciplina ritenendo che la restituzione non comporti la nullità della sentenza se la citazione è regolare.

  • art. 175 cod. proc. pen. (comma 8)

    Prevede la sospensione dei termini di prescrizione durante determinati periodi; la Corte ha computato la sospensione dal 9/6/2014 al 14/2/2022 (2807 giorni) ai fini della decorrenza della prescrizione.

  • art. 169 cod. proc. pen. (comma 4)

    Norma sulle notificazioni all'estero; la Corte ha ritenuto la norma non applicabile perché l'imputata aveva eletto domicilio in Italia e non risultava notizia precisa di residenza all'estero.

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Regola l'avviso di conclusione delle indagini; la Corte ha dichiarato formalmente regolare la notifica eseguita al domicilio eletto dall'imputata.

  • Legge n. 67 del 2014

    Riforma il processo in assenza introducendo tutele diverse rispetto al regime di contumacia: la Corte ricorda che il caso è regolato dal regime anteriore alla riforma, per cui valeva il rimedio della restituzione nel termine e non la rinnovazione automatica del processo.

  • Decreto-legge 17 del 2005, convertito con legge n. 60 del 2005

    Ha modificato l'art. 175 c.p.p. introducendo il diritto alla restituzione nel termine per l'imputato contumace salvo prova di conoscenza effettiva; la Corte richiamata ha spiegato la portata della modifica e la sua compatibilità con il sistema precedente.

  • Giurisprudenza della Corte EDU e della Corte di Cassazione

    Corte EDU, 25/11/2008, Cat Berro c. Italia; Sez. U. n. 28912 del 28/02/2019, Innaro; Sez. U. n. 23948 del 28/11/2019, Ismail Darwish; Sez. 1, n. 52477 del 17/10/2017, Introini; Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, DL

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per spiegare la coerenza del rimedio della restituzione nel termine con gli obblighi sovranazionali e per precisare limiti e conseguenze dell'inammissibilità del ricorso (ad es. impossibilità di dichiarare la prescrizione dopo l'inammissibilità).

Massime di principio

  • La elezione di domicilio in Italia presso un difensore rende regolari le notifiche eseguite a quel domicilio; l'eventuale assenza di contatti con il difensore non annulla automaticamente la validità della notificazione salvo prova dell'irregolarità
  • Nel regime della contumacia anteriore alla legge n. 67/2014 il rimedio principale per l'imputato "inconsapevole" è la restituzione nel termine per proporre impugnazione: questa non comporta automaticamente la nullità della sentenza di primo grado se la citazione è formalmente corretta
  • L'art. 169 c.p.p. sulle notificazioni all'estero non si applica quando l'imputato ha eletto domicilio in Italia e non sussistono elementi certi di residenza all'estero
  • Per impugnare vizi notificatori è necessario dimostrare concretamente l'irregolarità della notifica (ad es. mancata elezione di domicilio o notifica in luogo diverso); eccezioni generiche sulla mancata conoscenza del processo sono spesso insufficienti
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non si può ottenere in quella sede la dichiarazione della prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; la questione della prescrizione va tempestivamente sollevata nei limiti processuali consentiti
  • Quando la sentenza di primo grado è divenuta irrevocabile per mancata impugnazione, la possibilità di rimediare è limitata: la restituzione nel termine è lo strumento previsto, non la riapertura automatica del processo

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