Cassazione Penale, Sentenza n. 35397/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari nei confronti di Petronella per turbativa d'asta aggravata: il ricorrente contestava (1) la qualificazione dell'aggravante di "agevolazione mafiosa" e del "metodo mafioso" (art. 416-bis e connessi), sostenendo mancanza di consapevolezza e inadeguata motivazione e (2) la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura, deducendo apoditticità della motivazione, estemporaneità del collegamento con la criminalità organizzata, la sua incensuratezza, l'eccezionale distanza temporale dai fatti e l'assenza di indici concreti di perdurante pericolosità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo (aggravante mafiosa): ha ritenuto sussistenti gravi indizi circa l'utilizzo del "metodo mafioso" e la finalità di agevolazione del clan Parisi, anche a carico dei concorrenti estranei all'associazione quando consapevoli dell'impiego del metodo e del sinallagma illecito (pagamento di somme al gruppo). Ha invece accolto il secondo motivo (esigenze cautelari/adeguatezza della misura): ha ritenuto che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato l'intervallo temporale significativo (oltre cinque anni) e non abbia fornito elementi concreti e non apodittici a sostegno della persistenza di rapporti o di pericolosità. Perciò ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e l'ordinanza del 7 febbraio 2024 del GIP e disposto l'immediata liberazione di Petronella se non detenuto per altra causa.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen. (aggravante "metodo mafioso" e agevolazione)
La Corte ha ritenuto che l'aggravante può colpire anche concorrenti estranei all'associazione qualora abbiano conosciuto e voluto l'impiego del metodo mafioso o lo abbiano ignorato per colpa; il metodo mafioso ha natura oggettiva in relazione alle modalità intimidatorie e collusive
art. 275 comma 3 cod. proc. pen. (presunzione relativa di pericolosità cautelare)
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La presunzione relativa di esigenze cautelari per reati connessi alla criminalità organizzata opera ma va valutata in modo non automatico; il giudice deve considerare elementi temporali e di assenza di comportamenti successivi che possano escludere la persistenza del periculum libertatis
d.l. 13 maggio 1991, n.152 (art. 7 convertito nella legge 12 luglio 1991, n.203)
art. 7 d.l. 13/05/1991 n.152, conv. legge 12/07/1991 n.203
Richiamata come fonte storica dell'aggravante; la giurisprudenza citata (Sez. U) interpreta l'aggravante sia nella forma del metodo che in quella della finalità agevolativa e ne estende la possibile applicazione ai concorrenti consapevoli
legge 16 aprile 2015, n.47 (riforma sulle misure cautelari)
La Corte ricorda che, dopo la riforma, il tempo trascorso dai fatti deve essere valutato espressamente dal giudice cautelare e può contribuire a superare la presunzione di pericolosità se non emergono condotte successive indicative di pericolo
art. 59 cod. pen. (circostanze attenuanti/elementi soggettivi)
Richiamato dalla difesa nella censura ma non ritenuto idoneo a sconfiggere la valutazione della Corte sulla consapevolezza e sul sinallagma illecito; utile come riferimento al profilo soggettivo della partecipazione
Massime di principio
- L'aggravante per l'utilizzo del "metodo mafioso" può essere applicata anche a soggetti non appartenenti all'associazione mafiosa se è dimostrabile che hanno conosciuto e voluto l'impiego del metodo o lo hanno ignorato per colpa; la valutazione si fonda su elementi oggettivi (condotte, conversazioni, sinallagmi economici).
- La finalità di "agevolare" un clan ha natura soggettiva ma si comunica ai concorrenti quando costoro consapevolmente perseguono o accettano un sinallagma che favorisca il sodalizio; non è necessario che tutti i partecipanti siano membri dell'associazione.
- La presunzione relativa di pericolosità cautelare prevista per i reati connessi alla criminalità organizzata non autorizza misure automatiche: il giudice deve motivare specificamente e tenere conto del significativo intervallo temporale e dell'assenza di condotte successive che indichino perdurante pericolosità.
- Se è trascorso un lasso di tempo rilevante dai fatti contestati (anni) e non emergono elementi concreti di rapporti o comportamenti recenti con la criminalità organizzata, la presunzione cautelare può essere superata e la misura cautelare revocata o alleggerita.
- Nelle impugnazioni cautelari il rigore motivazionale è essenziale: il giudice del riesame deve evitare affermazioni apodittiche e indicare indici specifici e attuali che giustifichino la scelta restrittiva della libertà.
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