Cassazione Civile, Ordinanza n. 32069/2023 del 20/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione legittima per un terreno incluso in un P.E.E.P. del Comune di Lentini, espropriato per la realizzazione di opere di edilizia economica e popolare. La Corte d’appello aveva liquidato un’indennità di esproprio di euro 475.000,00 e un’indennità di occupazione di euro 60.178,82, ritenendo edificabili le aree e applicando un criterio di stima analitico-ricostruttivo basato sul valore di permuta. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha dedotto, anzitutto, vizi processuali per mancato contraddittorio sul supplemento peritale e sulla rinuncia del C.T.U.; poi ha contestato la valutazione del terreno, sostenendo che la volumetria assentibile nel P.E.E.P. era già stata assorbita da precedente giudicato relativo ad altre aree del medesimo piano, che non fossero stati considerati correttamente standard urbanistici, spese di urbanizzazione e superfici tecniche; ha inoltre censurato l’uso del metodo analitico-ricostruttivo mediante valore di permuta e la mancata considerazione del fattore tempo. La parte resistente ha difeso la correttezza della sentenza impugnata.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso per genericità. Ha invece accolto, nei limiti indicati, il primo, il terzo, il quarto e il sesto motivo, ritenendo che la Corte d’appello non si fosse attenuta ai principi in tema di determinazione dell’indennità per aree comprese in un P.E.E.P., perché non aveva adeguatamente valutato l’edificabilità effettiva del fondo, l’eventuale esaurimento della volumetria disponibile e la corretta applicazione del metodo analitico-ricostruttivo, in particolare con riguardo a spese di urbanizzazione, standard e uso del valore di permuta. Sono stati dichiarati assorbiti il quinto e il settimo motivo. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
richiamato dal ricorrente come parametro del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto inammissibile la doglianza solo sul punto della supposta incompatibilità del C.T.U. per genericità
richiamato nel primo motivo in relazione al supplemento peritale e al contraddittorio sulle operazioni consulenziali
invocato dal Comune per sostenere l’efficacia del giudicato relativo a precedente sentenza in materia di espropriazione; la Corte ha ritenuto tale profilo inconferente rispetto alla decisione
richiamato dal ricorrente e dalla Corte come norma evocata nei motivi sulla determinazione dell’indennità, ma la Corte ha ricondotto la fattispecie alla disciplina anteriore, ritenendo applicabile la legge del 1865
art. 39, l. 25 giugno 1865, n. 2359
norma ratione temporis applicabile per la determinazione dell’indennità; il valore venale deve essere accertato secondo criteri effettivi e con corretta applicazione del metodo di stima scelto
L. n. 359 del 1992, art. 5-bis
richiamato in giurisprudenza per il criterio dell’edificabilità legale delle aree incluse in P.E.E.P.
art. 375, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
Massime di principio
- Nei giudizi di opposizione o determinazione dell’indennità di espropriazione di aree comprese in un P.E.E.P., l’inclusione del suolo nel piano comporta edificabilità legale, ma la quantificazione deve tenere conto anche dell’edificabilità effettiva, ossia delle concrete possibilità di sfruttamento edilizio del fondo.
- La valutazione dell’indennità non può basarsi sull’astratta assegnazione di cubatura a singoli fondi se ciò non corrisponde alla reale potenzialità edificatoria del bene, dovendo invece considerarsi l’eventuale esaurimento della volumetria disponibile e gli altri fattori concreti incidenti sul valore venale.
- Quando il giudice aderisce alle conclusioni del C.T.U. dopo critiche specifiche e circostanziate, deve motivare puntualmente perché ritiene corretto il criterio tecnico adottato; una motivazione generica o meramente adesiva non consente il controllo di legittimità.
- Il metodo analitico-ricostruttivo richiede di stimare il valore di trasformazione del suolo considerando costo di costruzione, spese di urbanizzazione e standard urbanistici; non è sufficiente richiamare in modo apodittico il valore di permuta senza chiarire la sua coerenza con il metodo prescelto.
- Nel determinare il valore di aree edificabili, il giudice può scegliere tra metodo sintetico-comparativo e metodo analitico-ricostruttivo, ma la scelta resta sindacabile in cassazione quanto alla corretta applicazione del criterio prescelto alle circostanze del caso concreto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32060/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32061/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32062/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32063/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32064/2023 del 20/11/2023
- ordinanza_civile · 20 nov 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 32065/2023 del 20/11/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →