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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8474/2022 del 14/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (detenzione ai fini di spaccio di gr. 198,51 di cocaina, pari a n. 979 dosi). Il motivo unico dedotto dalla difesa contestava l'inosservanza e la errata applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione al riconoscimento del concorso dell'imputato: si sosteneva che la responsabilità fosse stata fondata unicamente sulla mera presenza dell'imputato con l'auto nel parcheggio dove era avvenuta la cessione dalla Mercedes e che mancasse una prova che l'imputato avesse accompagnato il cugino sul luogo o che conoscesse lo scopo dell'appuntamento; in sintesi si denunciava una ricostruzione basata su illazioni e congetture invece che su elementi probatori concreti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente richiamato e confermato la dettagliata ricostruzione del primo giudice, fondata su plurimi elementi: segnalazione dei residenti, riscontri investigativi collegati a indagini e intercettazioni precedenti, presenza dell'imputato vicino alla Mercedes coinvolta nella cessione, comportamento di allontanamento alla vista dei carabinieri, fuga del cugino e getto dell'involucro, dialoghi intercettati che comprovavano la compresenza e la consapevolezza dell'imputato circa l'appuntamento nonché l'intimazione di non riferire ai carabinieri. La Cassazione ha ritenuto le doglianze della difesa come impugnazioni della valutazione del merito non ammissibili in sede di legittimità, confermando quindi la correttezza della valutazione indiziaria (art. 192 c.p.p.). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    Norma sostanziale applicata per la configurazione del reato di detenzione ai fini di spaccio della sostanza stupefacente; la condanna è stata pronunciata in relazione alla detenzione di 198,51 grammi di cocaina.

  • codice di procedura penale, art. 192, comma 2

    Criterio di valutazione degli indizi: la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti costituissero un quadro indiziario convergente e corrispondente al paradigma di cui all'art. 192 c.p.p., giustificando il riconoscimento della responsabilità per concorso.

  • codice di procedura penale, art. 616

    Norma che prevede, tra l'altro, la condanna alle spese processuali e la somma da versare alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato infondato o inammissibile; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000.

  • Corte Costituzionale, n. 186/2000

    Richiamata come riferimento giurisprudenziale circa la valutazione della colpa in ordine all'impugnazione; la Corte ha ritenuto non sussistente assenza di colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • La mera presenza in prossimità del luogo di un fatto tipicamente non è dispositiva, ma se combinata con altri elementi (intercettazioni, comportamenti evasivi, recupero/abbandono di oggetti, testimonianze, segnalazioni) può integrare un quadro indiziario idoneo a fondare la responsabilità per concorso.
  • Le intercettazioni e le attività investigative precedenti che forniscono elementi precisi e concordanti rafforzano significativamente la valutazione indiziaria e possono essere ritenute decisive se la loro analisi risulta coerente e motivata dal giudice.
  • La Cassazione, in sede di legittimità, ha limiti nel sindacare la valutazione del merito: censure che chiedono una rivalutazione degli elementi probatori (affidabilità dei testimoni, plausibilità di ricostruzioni alternative) sono in genere inammissibili se non evidenziano violazioni di norme di diritto o vizi di motivazione macroscopici.
  • Per contrastare efficacemente accuse basate su indizi concomitanti è necessario, in sede di merito, produrre elementi concreti che rompano la concatenazione indiziaria (alibi verificabile, elementi di prova che smentiscano la compresenza o la consapevolezza dell'imputato, dimostrazione di fonti alternative dell'informazione), piuttosto che mera riaffermazione di innocenza.
  • La credibilità dei testi di parte può essere disattesa se emergono contraddizioni significative; la difesa dovrebbe prevenire ciò con dichiarazioni coerenti o prove documentali a supporto.

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