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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24175/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza per: (1) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale non ha motivato adeguatamente la ricostruzione della dinamica del sinistro e ha disatteso le dichiarazioni dei testimoni (passeggeri) senza spiegazioni convincenti; contesta inoltre che l'ipotesi del "colpo di sonno" sia puramente congetturale e non provata; (2) vizio in ordine all'ammissione dell'appello proposto dal Procuratore Generale, ritenuto generico; (3) vizio di motivazione sulla dosimetria della pena, in particolare sulla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti rispetto alle aggravanti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure impugnatorie proponessero una rilettura del merito e della valutazione delle prove, materia riservata al giudice di merito; la motivazione della Corte d'appello è stata considerata completa e congrua, con riferimento ai rilievi tecnici, alla CTU e alle dichiarazioni dei testimoni (anche quando contraddittorie o incomplete). È stata inoltre ritenuta infondata l'eccezione di inammissibilità dell'appello della Procura Generale (relativa al calcolo della prescrizione). Quanto alla pena, la Corte ha ritenuto corretta la motivazione applicativa dei criteri di cui all'art.133 c.p., confermando la pena (uno anno e quattro mesi) e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 141 Codice della Strada

    La violazione del dovere di adeguare la condotta di guida alle condizioni della strada (qui: notte, fitta nebbia, scarsa visibilità) è stata ritenuta elemento della colpa grave che ha contribuito alla dinamica letale; la Corte ha ritenuto provata l'invasione della corsia di emergenza e la condotta imprudente del conducente.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Il ricorso invocava questo vizio di motivazione per chiedere il sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove; la Corte ha osservato che tale rimedio non consente una riconsiderazione del merito probatorio se la motivazione di merito è adeguata e non affetta da illogicità manifeste o incongruenze insanabili.

  • art. 133 c.p.

    Relativo ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha ritenuto che il giudice del merito abbia adeguatamente applicato i parametri di valutazione (gravità del fatto, personalità del reo, circostanze) e che, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media, non è necessaria una dettagliata esposizione numerica del ragionamento di dosimetria.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non rivede valutazioni di fatto e prove: le contestazioni che chiedono una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se il giudice di merito ha motivato congruamente.
  • Nelle responsabilità per incidenti stradali la ricostruzione dinamica (posizione dei veicoli, punto d'urto, efficienza causale) è rimessa al giudice di merito e può fondarsi su rilievi tecnici e CTU; la Corte superiore verifica solo la completezza e la logicità della motivazione.
  • L'affermazione di un colpo di sonno può essere valutata come fatto indiziario alla luce delle circostanze (orario, condizioni atmosferiche, comportamento del veicolo) purché il giudice espliciti il percorso argomentativo che conduce a quella conclusione.
  • Un'appello della Procura relativo al decorso della prescrizione può essere ammesso quando contenga elementi sufficienti a mostrare un errore nel calcolo del termine; l'eccezione di genericità va valutata concretamente.
  • La discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena è ampia: l'applicazione dei criteri di cui all'art.133 c.p. richiede motivazione ma non una spiegazione numerica dettagliata salvo che la pena risultante sia manifestamente sproporzionata rispetto alla misura media.
  • Per impugnare con successo una sentenza che si fonda su testimonianze contraddittorie, il ricorrente deve indicare atti o elementi del processo capaci di dimostrare radicali incongruenze o violazioni logiche tali da compromettere l'intero ragionamento motivazionale.

Testo integrale

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