Cassazione Civile, Ordinanza n. 28908/2024 del 11/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La lite nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ente religioso nei confronti di un comune per il pagamento del saldo del corrispettivo relativo all'acquisto di un immobile sito in Matera. Il comune proponeva opposizione deducendo che la delibera di giunta invocata a fondamento del credito era decaduta e, comunque, non aveva valore costitutivo di obblighi contrattuali perché non era mai stato stipulato alcun contratto pubblico di compravendita; negava inoltre di aver concluso un mutuo finalizzato all'acquisto. Nei gradi di merito l'ente religioso sosteneva l'esistenza di più delibere di giunta, di una promessa di pagamento e ricognizione di debito, e in via subordinata chiedeva il pagamento dell'incremento di valore del fondo o, in alternativa, del valore di materiali e manodopera per opere eseguite con autorizzazione del comune. La corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado. In cassazione la congregazione ha proposto sei motivi, ma la Corte non li ha esaminati perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità, e comunque l'inammissibilità, del ricorso: nel fascicolo non risultava depositata la copia della sentenza impugnata munita di relata di notificazione (o equivalente in caso di PEC), pur avendo la ricorrente dichiarato che la sentenza era stata notificata, con conseguente impossibilità per la Corte di verificare la tempestività del ricorso ai sensi dell'art. 369 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso, rilevando anche che esso era comunque inammissibile. Ha affermato che, poiché la ricorrente aveva dichiarato la notificazione della sentenza impugnata, gravava su di essa l'onere di depositare nel termine di legge la copia autentica della sentenza munita della relata di notifica; la mancata produzione di tale documento impediva il controllo sulla tempestività dell'impugnazione e non poteva essere sanata con depositi successivi ex art. 372 c.p.c. La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite n. 21349/2022 e ha escluso la ricorrenza di cause di esenzione dall'improcedibilità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 c.p.c., copia della sentenza munita della relata di notifica
se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata è stata notificata, deve depositare la copia autentica con la relata di notifica; la sua omissione determina improcedibilità del ricorso perché impedisce il controllo sulla tempestività dell'impugnazione
senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 c.c.
la produzione successiva non può sanare la mancata produzione iniziale della relata di notifica ai fini della procedibilità del ricorso
art. 6 § 1 CEDU
articolo 6 § 1 della Convenzione
la Corte richiama la giurisprudenza EDU per escludere che la sanzione di improcedibilità per violazione dell'art. 369 c.p.c. integri un eccessivo formalismo o violi il diritto di accesso a un tribunale
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ... dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso
in caso di declaratoria di improcedibilità è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la dichiarazione della parte circa l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata comporta un onere processuale specifico: il ricorrente deve depositare la sentenza notificata con la relativa relata, perché solo così la Corte può verificare la tempestività dell'impugnazione.
- La mancata produzione della relata di notificazione della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso, in quanto impedisce alla Corte di controllare il rispetto del termine breve di impugnazione, a tutela della certezza del giudicato formale.
- La sanzione di improcedibilità non è sanabile mediante deposito tardivo della documentazione mancante, salvo che la copia notificata risulti comunque già agli atti nei modi riconosciuti dalla giurisprudenza.
- Nel giudizio di legittimità gli eventi interruttivi del processo non assumono, di regola, rilievo tale da paralizzare la decisione, dovendosi verificare solo che sia assicurata l'effettività del diritto di difesa della parte interessata.
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