Ordinanza n. 297/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Arezzo Provv. n. -OMISSIS- - Provvedimento di Ammonimento - minore -OMISSIS--OMISSIS-- Data adozione: -OMISSIS-e in pari data notificato ai ricorrenti presso gli Uffici del Commissariato P.S. Di Montevarchi (AR) avente ad “Oggetto: Verbale di notifica ed esecuzione del PROVVEDIMENTO DI AMMONIMENTO del Questore ai sensi dell'art. 5, commi 5 e segg. del Decreto legge nr. 123/2023 coordinato con la Legge di conversione nr. 159/2023 (Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale) e dell'art. 8, commi 1 e 2 del D.L. nr. 11/2009 e successive modificazioni nei confronti di minori di età compresa fra i dodici e i quattordici anni, redatto nei confronti di: -OMISSIS--OMISSIS-, nata a Montevarchi (AR), il -OMISSIS-, residente a Montevarchi (AR), in -OMISSIS-”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale pur se di estremi sconosciuti alla ricorrente, in particolare di: 1.) provvedimento della Questura di Arezzo Verbale n. -OMISSIS-del -OMISSIS- notificato ai ricorrenti presso il Commissariato P.S. di Montevarchi (AR) in data -OMISSIS- avente ad “Oggetto: Verbale di accertamento e contestazione amministrativa operato nei confronti di: -OMISSIS--OMISSIS-nato il -OMISSIS- a Montevarchi (AR) e -OMISSIS--OMISSIS-nata il -OMISSIS- a Firenze, esercenti la potestà genitoriale della figlia minorenne -OMISSIS--OMISSIS-nata il -OMISSIS- a Montevarchi (AR)”; 2.) diniego di accesso agli atti amministrativi relativo ad istanza di accesso agli atti, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n° 241 a fini di tutela giurisdizionale, formulata dai ricorrenti, per il tramite del Legale scrivente, nei confronti della Questura di Arezzo con Comunicazione Pec inviata in data -OMISSIS- e riscontrata dalla Questura di Arezzo in data-OMISSIS- e per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti all'accesso ai documenti tutti richiesti e per l'effetto alla condanna - ordine dell'Amministrazione intimata all'esibizione e consegna di copia degli stessi, nonché del diritto dei ricorrenti ad ottenere dalla Questura di Arezzo, a titolo di risarcimento danni, la somma complessivamente non inferiore ad Euro 1.419,68 Euro millequattrocentodiciannove/68) per il danno patrimoniale subito o comunque alla diversa somma che risulterà in corso di causa e/o ritenuta di giustizia, nonché i danni non patrimoniali, anche in via equitativa e la conseguente condanna della Questura di Arezzo al pagamento in favore dei ricorrenti del risarcimento come sopra quantificato, il tutto con interessi, e rivalutazione monetaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento del Questore di ammonimento nei confronti di una minore, verbale di accertamento e contestazione amministrativa elevato ai genitori e diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori del minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore nei confronti del minore, gli atti presupposti e il diniego di accesso agli atti, chiedendo anche l'accertamento del diritto di accesso e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In sede cautelare hanno dedotto, tra l'altro, il difetto di istruttoria, sostenendo che l'ammonimento fosse stato adottato senza un'adeguata verifica delle affermazioni contenute nella richiesta relativa alla condotta della minore. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità dell'impugnazione del verbale di accertamento e contestazione amministrativa elevato ai genitori per omesso controllo del minore, poiché tale atto è prodromico all'eventuale irrogazione di una sanzione amministrativa e la relativa controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria ai sensi della legge n. 689/1981.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare non mediante sospensione degli atti, ma disponendo la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., fissando l'udienza pubblica del 23 settembre 2026. Ha ritenuto prima facie sussistente il difetto di istruttoria, anche alla luce delle ammissioni dell'Amministrazione circa l'assenza di un'adeguata istruttoria sulle dichiarazioni poste a fondamento dell'ammonimento. Ha tuttavia escluso la necessità di sospendere immediatamente gli atti: il pregiudizio patrimoniale prospettato, relativo soprattutto al rischio di una sanzione per omesso controllo e ai costi del giudizio, è stato considerato contenuto e comunque tutelabile successivamente; inoltre, non è stato ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile per il minore, trattandosi di un ammonimento destinato a incidere sui rapporti con una minore ormai residente in altro Comune e non più frequentante la stessa scuola o il medesimo ambito sportivo. Le spese della fase cautelare sono state compensate. La questione relativa all'impugnazione del verbale sanzionatorio è stata soltanto segnalata come possibile profilo di inammissibilità, senza definizione nel merito.
Norme richiamate
Consente, in presenza di esigenze cautelari, di tutelare la parte mediante la sollecita fissazione dell'udienza di merito invece della sospensione dell'efficacia dell'atto.
È richiamato quale base per sottoporre alle parti la possibile questione di inammissibilità dell'impugnazione del verbale di accertamento e contestazione amministrativa.
Le controversie relative all'irrogazione delle sanzioni amministrative sono devolute alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria; il verbale contestato è stato considerato atto prodromico rispetto al provvedimento sanzionatorio.
art. 5, commi 5 e seguenti, d.l. 123/2023, convertito dalla l. 159/2023
È indicato quale fondamento normativo del provvedimento di ammonimento del Questore nei confronti di minori.
art. 8, commi 1 e 2, d.l. 11/2009 e successive modificazioni
È richiamato nel provvedimento amministrativo impugnato quale ulteriore base normativa dell'ammonimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Giustifica l'oscuramento dei dati identificativi del minore, dei genitori o tutori e degli altri interessati.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, quale fondamento dell'oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Quando il giudice ravvisa esigenze cautelari ma ritiene sufficiente una definizione ravvicinata del merito, può accogliere la domanda cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. fissando l'udienza di merito, senza sospendere l'efficacia dell'atto impugnato.
- La sospensione cautelare non è necessaria quando il pregiudizio prospettato è esclusivamente patrimoniale, di contenuta entità e suscettibile di integrale tutela successiva, anche risarcitoria o restitutoria.
- Un provvedimento di ammonimento privo di effetti concretamente attuali sui rapporti tra i soggetti interessati non determina, in assenza di ulteriori elementi, un pregiudizio grave e irreparabile idoneo a giustificare la sospensione cautelare.
- La verifica cautelare può rilevare la prima apparenza del difetto di istruttoria quando l'Amministrazione abbia sostanzialmente confermato l'assenza di un'adeguata verifica dei fatti posti a fondamento del provvedimento.
- Il verbale di accertamento e contestazione amministrativa, in quanto atto prodromico all'irrogazione della sanzione, non è necessariamente impugnabile davanti al giudice amministrativo quando la controversia sanzionatoria è devoluta alla giurisdizione ordinaria ai sensi della legge n. 689/1981.
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