Cassazione Civile, Ordinanza n. 14961/2024 del 28/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La vicenda nasce nell'ambito di una procedura di concordato preventivo promossa da una società debitrice. Dopo una prima dichiarazione di fallimento, revocata in reclamo, il tribunale ha prima negato l'omologazione del concordato; tale diniego è stato riformato in appello e gli atti sono stati rinviati al tribunale. Quest'ultimo, con decreto depositato il 26 novembre 2014, ha omologato il concordato facendo riferimento alla proposta originaria e alle modifiche anteriori al voto depositate in date 7 gennaio e 23 febbraio 2010. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando: 1) violazione della disciplina del concordato preventivo e della transazione fiscale, perché il tribunale avrebbe omologato un testo difforme da quello effettivamente approvato dai creditori, sostituendosi alla volontà delle parti; 2) omesso esame di un fatto decisivo, consistente nella transazione fiscale modificata il 29 marzo 2010, sulla quale sarebbe stato raggiunto il consenso dei creditori in un momento successivo; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il tribunale avrebbe ecceduto la funzione di controllo di legalità, entrando nel merito e omologando una proposta diversa da quella votata. La Corte rileva che il ricorso è astrattamente proponibile poiché lamenta un vizio del provvedimento di omologa e non della proposta concordataria in sé, ma lo dichiara inammissibile perché la doglianza mira a censurare una svista fattuale del decreto, cioè il mancato considerare l'ultima modifica della proposta depositata prima del voto. Una simile censura, avendo ad oggetto un fatto non controverso nel giudizio di omologa e una supposizione contrastante con la realtà documentale, avrebbe dovuto essere fatta valere con revocazione per errore di fatto e non con ricorso per cassazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il tribunale avesse effettivamente omesso di considerare la modifica della proposta concordataria e la connessa transazione fiscale depositata il 29 marzo 2010, ma ha qualificato tale omissione come una svista di fatto censurabile, in via di principio, con revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., non con ricorso per cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata costituzione della società intimata; la Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
ai sensi dell’art. 380 - bis cod. proc. civ.
richiamato per la proposta di definizione del giudizio formulata dal presidente delegato e per la richiesta di decisione da parte della ricorrente
memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 cod. proc. civ.
richiamato come base del deposito di memoria da parte della ricorrente
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di concordato preventivo
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di proposta e documentazione del concordato
richiamato tra le norme asseritamente violate in tema di ammissione e controllo del concordato
richiamato in relazione al calcolo delle maggioranze per l'approvazione del concordato; la Corte valorizza l'accertamento dell'avvenuto raggiungimento delle maggioranze all'udienza del 31 marzo 2010
richiamato in relazione al giudizio di omologazione del concordato; la Corte ribadisce che, in assenza di opposizioni, il ricorso è proponibile solo per vizi del provvedimento e non della proposta in sé
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per il motivo di ricorso relativo all'omesso esame di un fatto decisivo
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'art. 112 c.p.c.
richiamato quale parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dei limiti della pronuncia del tribunale
richiamato per affermare che la proposta di concordato poteva essere modificata prima dell'inizio delle operazioni di voto
art. 182-ter, comma 5, l. fall.
richiamato per affermare che, con l'omologazione del concordato, nelle liti sui tributi oggetto della transazione fiscale cessa la materia del contendere
menzionato per escludere, in via ipotetica, l'emendabilità della svista attraverso il procedimento di correzione
indicato come rimedio istituzionale della revocazione per errore di fatto, applicabile a qualsiasi fatto sostanziale o processuale quando la decisione sia fondata su una supposizione contrastante con la realtà
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti processuali del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
richiamato quale norma che ha introdotto il testo applicabile dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per escluderne l'applicabilità in ragione della definizione del giudizio difforme dalla proposta ex art. 380-bis c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di omologazione del concordato preventivo svolto senza opposizioni, il ricorso straordinario per cassazione è ammissibile solo per vizi del provvedimento del tribunale o per errori processuali che abbiano impedito la partecipazione al giudizio, non per contestare direttamente la proposta concordataria.
- Se il tribunale omologa il concordato sulla base di un presupposto fattuale inesatto, relativo a un dato non controverso e documentalmente contrario al contenuto degli atti, il rimedio tipico è la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.
- La modifica della proposta di concordato depositata prima dell'inizio delle operazioni di voto può rilevare ai fini dell'approvazione e dell'omologazione; se il giudice omette di considerarla, la censura investe un errore percettivo del provvedimento.
- L'omologazione del concordato preventivo comporta, per le liti sui tributi oggetto della transazione fiscale, la cessazione della materia del contendere nei limiti previsti dalla disciplina applicabile ratione temporis.
- In sede di legittimità, la qualificazione del vizio come errore di fatto o violazione di legge dipende dalla natura della doglianza: quando si contesta la falsa percezione di un fatto decisivo già emergente dagli atti, il rimedio è quello revocatorio.
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