Cassazione Civile, Sentenza n. 4797/2025 del 24/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato la decisione del Tribunale e rigettato la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogato al ricorrente, istruttore di polizia municipale, per plurimi atti persecutori (minacce gravi e reiterate, molestie) posti in danno della ex compagna, che avevano causato alla stessa ansia, paura e modificazioni della condotta di vita. Il ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 c.c. e 58 e 59 (ora 72) del CCNL Funzioni Locali con riferimento alla proporzionalità della sanzione (assenza di danni/disservizi e assenza di precedenti disciplinari) e violazione dell'art. 2119 c.c. contestando la ricorrenza della giusta causa di recesso per compromissione irrimediabile del vincolo fiduciario con l'Amministrazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure costituissero mera confutazione dell'apprezzamento di merito operato dalla Corte d'Appello, la quale aveva plausibilmente valutato l'elevata antisocialità e la particolare riprovabilità delle condotte extralavorative come idonee a produrre un riflesso, anche potenziale ma oggettivo, sulla funzionalità del rapporto di lavoro e sul vincolo fiduciario richiesto alla posizione di polizia municipale. Nessuna pronuncia sulle spese a carico della residente (Roma Capitale) per essere rimasta intimata. Inoltre è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13 comma 1‑quater del d.P.R. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Rinvio all'accertamento della rilevanza disciplinare e della proporzionalità della sanzione: la Corte territoriale ha valutato congruamente la gravità delle condotte extralavorative ai fini disciplinari
artt. 58 e 59 (ora 72) CCNL per il comparto Funzioni Locali
artt. 58 e 59 (ora 72) CCNL Funzioni Locali
Richiamati in relazione al regime disciplinare e alla proporzionalità delle sanzioni; la Corte ha ritenuto che l'insieme delle condotte giustificasse la sanzione espulsiva rispetto alle esigenze di servizio e decoro richieste dalla qualifica
Interpretato nel senso che la giusta causa di recesso dell'amministrazione può sussistere anche per comportamenti extralavorativi particolarmente gravi che compromettano irrimediabilmente il vincolo fiduciario, specialmente per ruoli di pubblica sicurezza/ordine
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
art. 13 comma 1 quater d.p.r. 115/2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, secondo le disposizioni del citato articolo
Massime di principio
- I comportamenti extralavorativi possono giustificare il licenziamento per giusta causa se, per la loro gravità e antisocialità, risultano idonei a compromettere il vincolo fiduciario necessario allo svolgimento della funzione pubblica svolta dal lavoratore
- L'assenza di precedenti disciplinari o di immediati danni organizzativi non esclude automaticamente la proporzionalità della sanzione espulsiva quando le condotte sono particolarmente riprovevoli e rilevanti sul piano etico/funzionale
- La valutazione della sussistenza della giusta causa e della proporzionalità della sanzione è, di norma, questione di merito rimessa al giudice di merito; la Cassazione non accoglie ricorsi che si limitino a contrapporre un diverso apprezzamento se quello impugnato è plausibile e motivato
- Per i profili disciplinari nel pubblico impiego occorre considerare anche la specifica posizione lavorativa e le esigenze di tutela dell'interesse pubblico/collettivo connesse al ruolo ricoperto dal dipendente
- In sede di impugnazione è necessario proporre censure di diritto rilevanti e non limitarsi a una semplice rivalutazione dei fatti o a una diversa valutazione della gravità delle condotte già apprezzata dal giudice di merito
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