Cassazione Civile, Sentenza n. 21555/2020 del 07/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti chiedevano equa riparazione ex lege n. 89/2001 per irragionevole durata del processo (giudizio iniziato nel 1996 davanti al TAR Lazio relativo alla promozione al grado di maresciallo aiutante s.U.P.S.). Sostenevano che la Corte d'appello di Perugia aveva omesso o valutato erroneamente documentazione dell'Arma dei Carabinieri dalla quale — secondo i ricorrenti — risultava che la promozione era avvenuta nel 2005 (e non nel 1999 come ritenuto dalla corte), fatto rilevante ai fini dell'interesse a ottenere l'equa riparazione. Inoltre hanno eccepito violazioni di norme di diritto processuale e convenzionali (art. 360 n.3 e n.5 c.p.c., art.116 c.p.c., art.2 L.89/2001, art.6 CEDU). Hanno inoltre proposto istanza di revocazione che ha sospeso proceduralmente alcuni termini, secondo i ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione come tardivo. Ha ritenuto che la sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione, conseguente a istanza di sospensione formulata davanti al giudice della revocazione (art. 398 c.p.c.), produce effetto solo dal momento della comunicazione del provvedimento favorevole e non dalla mera proposizione dell'istanza; in ogni caso il provvedimento che ha accolto la sospensione è intervenuto dopo la scadenza del termine "lungo" semestrale maggiorato dalla sospensione feriale, per cui il termine era già decorso e il ricorso è tardivo. Non sono state disposte statuizioni sulle spese del giudizio di legittimità; il contributo unificato non si applica al giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 (art.10 DPR 115/2002).
Norme richiamate
art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.
Invocato dai ricorrenti per lamentare omesso esame di fatto rilevante; la Corte ha valutato che la doglianza non poteva però rimuovere il difetto di tempestività del ricorso.
art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ.
Richiamato per denuncia di violazione di norme di diritto; la Corte ha ritenuto prevalente la questione di inammissibilità temporale e non ha accolto il motivo sul merito.
art. 116, 1° co., cod. proc. civ.
Riferito riguardo ai poteri di valutazione della corte d'appello; la Cassazione non ha ritenuto sorrette le doglianze sui profili di valutazione documentale al punto da superare l'inammissibilità per tardività.
Norma istitutiva del rimedio per la durata irragionevole dei processi; la Corte ha applicato i principi relativi all'interesse all'azione e alle conseguenze della produzione di atti sopravvenuti (promozione) ma ha deciso per motivi processuali (tardività).
art. 6, par. 1, CEDU
Richiamato in via di principio come parametro di riferimento sul giusto processo; non ha inciso sul rigetto per inammissibilità del ricorso.
art. 398, 4° co., cod. proc. civ.
Prevede che la proposizione della revocazione non sospende di per sé il termine per il ricorso in Cassazione, salvo che il giudice della revocazione, su istanza, disponga la sospensione. La Corte ha precisato (con riferimento alle Sezioni Unite) che l'effetto sospensivo decorre dal momento della comunicazione del provvedimento che accolga l'istanza, non dalla mera proposizione.
sentenza Sez. Unite n. 21874/2019
Interpretazione consolidata richiamata: la sospensione del termine per cassazione, ottenuta con istanza davanti al giudice della revocazione, produce effetto solo dal momento in cui il provvedimento favorevole viene comunicato.
Stabilisce che il giudizio di equa riparazione ex lege n. 89/2001 è esente dal contributo unificato; la Corte ne ha tratto la conseguenza che alcune norme sul contributo non si applicavano.
art. 13, 10° co. quater, d.p.r. n. 115/2002
Richiamato per esclusione di applicabilità al caso, in relazione all'esenzione prevista dall'art.10; la Corte ha ritenuto inapplicabile la disposizione citata.
Cass. sez. un. n. 11915/2014
Giurisprudenza richiamata a supporto del principio di esenzione dal contributo unificato per il giudizio di equa riparazione.
Massime di principio
- La proposizione di una domanda di revocazione non sospende automaticamente il termine per proporre ricorso per cassazione: l'effetto sospensivo, se concesso, decorre solo dalla comunicazione del provvedimento che lo concede.
- Se, prima della comunicazione della sospensione, il termine ordinario o 'lungo' per impugnare è già scaduto, la successiva concessione di sospensione non rende tempestivo un ricorso notificato tardivamente.
- Nel giudizio per equa riparazione ex lege n. 89/2001 l'interesse alla decisione può venir meno se, durante il procedimento, il pregiudizio lamentato (es. mancata o tardiva promozione) sia ormai eliminato; va provato con documenti le date rilevanti (es. data effettiva di promozione).
- In casi di contestazione di date decisive (es. data di promozione), è essenziale depositare e far esaminare chiaramente la documentazione probatoria in primo grado e in appello, e nel caso di errore materiale chiedere la correzione tempestiva, perché il giudizio sulla tempestività delle impugnazioni è stringente.
- Per i ricorsi relativi all'equa riparazione la normativa prevede l'esenzione dal contributo unificato: va tenerne conto nelle valutazioni procedurali e nelle istanze economiche.
- Quando si richiede la sospensione dei termini processuali è opportuno ottenere e documentare subito il provvedimento di sospensione e la sua comunicazione, perché solo da quella data decorrono gli effetti utili ai fini della tempestività delle impugnazioni.
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