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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21560/2020 del 07/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila n. 1201/2014 che aveva confermato la declaratoria di totalità di simulazione di due atti di compravendita e la nullità degli stessi. Tuttavia il Collegio ha rilevato che i ricorsi sono stati notificati oltre il termine perentorio previsto dagli artt. 327 c.p.c. e dall'art. 1 della legge n. 742/1969 (nella versione modificata dal d.l. n. 132/2014), con conseguente decorrenza del termine lungo a un anno e 31 giorni dalla pubblicazione; i ricorsi sono stati consegnati per notifica il 23 dicembre 2015 quando il termine era già scaduto (21 dicembre 2015). Inoltre i controricorsi della resistente sono stati depositati oltre il termine di costituzione di 40 giorni previsto dall'art. 370 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato l'inammissibilità di entrambi i ricorsi per cassazione proposti dai ricorrenti per tardività. Ha dichiarato altresì inammissibili i due controricorsi per mancato rispetto del termine di costituzione. Per effetto della reciproca inammissibilità, la Corte ha integralmente compensato tra le parti le spese del giudizio di legittimità e ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 327 c.p.c.

    Stabilisce il termine per proporre il ricorso per cassazione; nel caso valutato il "termine lungo" è stato calcolato in un anno e 31 giorni a seguito della modifica del periodo di sospensione feriale

  • art. 370 c.p.c.

    Prevede il termine di 40 giorni per la costituzione della parte intimata; i controricorsi notificati e depositati oltre detto termine sono inammissibili

  • art. 1 legge n. 742/1969

    Regola la sospensione feriale dei termini processuali; la riduzione del periodo feriale (modifica del 2015) incide sul calcolo dei termini perentori

  • art. 16, comma 1 d.l. n. 132/2014 (conv. con legge n.162/2014)

    Ha modificato l'art. 1 della legge n. 742/1969 riducendo il periodo di sospensione feriale così da produrre effetti a partire dalla sospensione del 2015 e influenzare il computo dei termini processuali

  • art. 46, comma 17, legge n. 69/2009

    Richiamato per spiegare che la riduzione del termine a sei mesi non si applicava al processo instaurato prima della sua entrata in vigore; dunque non opera nel caso di specie

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002

    Consente alla Corte di rilevare l'obbligo, in presenza dei presupposti, del versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Massime di principio

  • In casi di impugnazione in cassazione verificare con attenzione la data di pubblicazione della sentenza e il calcolo dei termini perentori considerando la disciplina vigente sul periodo feriale nell'anno di riferimento (principio "tempus regit actum").
  • La riduzione del periodo di sospensione feriale intervenuta nel 2015 incide sul computo dei termini: per sentenze pubblicate prima del 2015 va controllato se e come le modifiche legislative successivamente intervenute si applicano al caso concreto.
  • La notifica tramite ufficiale giudiziario produce effetti diversi per il notificante e per il destinatario (principio di scissione degli effetti): conteggiare la data effettiva di consegna all'ufficiale per determinare la tempestività.
  • I controricorsi e le costituzioni devono rispettare il termine di 40 giorni previsto dall'art. 370 c.p.c.; il loro deposito tardivo comporta inammissibilità.
  • La tardività degli atti processuali porta normalmente all'inammissibilità; in caso di reciproca tardività la Corte può compensare le spese tra le parti.
  • È opportuno considerare anche gli oneri accessori (es.: contributo unificato aggiuntivo ai sensi del DPR 115/2002) quando si valuta se proporre un gravame, perché la Corte può accertarne l'eventuale applicabilità

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