Cassazione Civile, Sentenza n. 21537/2020 del 07/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (tutore)
La controversia
I genitori hanno impugnato per cassazione il decreto della Corte d’appello di Bari del 18 gennaio 2019, che aveva respinto il loro reclamo contro il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale sul figlio minore. La decisione di merito si fondava sull’istruttoria e sulle relazioni dei servizi sociali: la madre aveva lasciato il figlio in istituto per accudire il marito; il padre, affetto da gravi patologie, aveva dichiarato di non potersene occupare e aveva dato fuoco allo zainetto del bambino. Entrambi i genitori presentavano un ritardo mentale lieve; i tentativi di recupero delle capacità genitoriali erano falliti e le condizioni psico-fisiche del minore erano notevolmente migliorate dopo la cessazione degli incontri con i genitori. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato violazione di legge e carenza motivazionale, richiamando gli artt. 330, 333, 147, 315-bis e 316 c.c. e gli artt. 3, 24 e 111 Cost.; hanno contestato la valutazione delle risultanze istruttorie, lamentato che non fosse stato ascoltato il minore e dedotto l’assenza dei presupposti della decadenza. Con il secondo motivo hanno censurato la mancata compensazione delle spese, invocando l’art. 92 c.p.c. e prospettando un conflitto d’interessi tra il minore e il tutore. La Corte d’appello aveva inoltre qualificato il reclamo come inammissibile per genericità, ma aveva anche respinto nel merito l’impugnazione.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha precisato che la statuizione di inammissibilità per genericità formulata dalla Corte d’appello era ad abundantiam rispetto al rigetto nel merito: la sua mancata impugnazione non rendeva quindi inammissibile il ricorso per passaggio in giudicato di una ratio autonoma. Il primo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: le doglianze miravano a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, senza indicare un fatto storico decisivo omesso; la motivazione superava il minimo costituzionale, avendo la Corte territoriale esaminato le consulenze, bilanciato gli interessi e dato rilievo all’interesse del minore. La censura sull’ascolto è stata disattesa anche perché il minore aveva appena compiuto sei anni al deposito del decreto e il ricorso non indicava una specifica istanza con i temi da approfondire, anche ai fini della verifica della capacità di discernimento. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: era inconferente rispetto alle norme indicate e la compensazione delle spese costituisce facoltà discrezionale del giudice di merito, che non deve motivare espressamente il mancato esercizio. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in euro 2.600, di cui euro 100 per spese, oltre accessori. Non è stato applicato il contributo unificato aggiuntivo, trattandosi di processo esente.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circoscrive il sindacato di legittimità alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi, qui non sussistenti, della mancanza della motivazione, della motivazione apparente, perplessa o incomprensibile
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla verifica del rispetto del minimo costituzionale; è violato soltanto in caso di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, circoscrive il sindacato di legittimità alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi, qui non sussistenti, della mancanza della motivazione, della motivazione apparente, perplessa o incomprensibile
Il vizio motivazionale deducibile in cassazione è circoscritto alle anomalie che eliminano o rendono incomprensibile la motivazione, e non consente di ottenere una nuova valutazione delle risultanze di merito.
La statuizione d’inammissibilità per genericità dei motivi non è stata impugnata dai ricorrenti, e tuttavia nella specie, non è applicabile il principio dettato dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 3840 del 2007
Nel caso deciso, la declaratoria di inammissibilità del reclamo per genericità è stata ritenuta una ragione formulata ad abundantiam rispetto al rigetto nel merito e la sua mancata impugnazione non ha determinato l’inammissibilità del ricorso per cassazione.
nè il ricorso precisa se la parte abbia presentato una specifica istanza con cui abbia indicato gli argomenti ed i temi di approfondimento, anche al fine di verificare la capacità di discernimento del minore, a norma dell’art. 336-bis c.c., comma 2
La censura relativa all’omesso ascolto non può essere utilmente prospettata senza precisare se sia stata presentata una specifica istanza che indichi gli argomenti e i temi di approfondimento, anche per verificare la capacità di discernimento del minore.
la facoltà di disporre la compensazione delle spese tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione del mancato uso di tale sua facoltà con una espressa motivazione
La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che non deve motivare espressamente perché non se ne è avvalso; la condanna alle spese non è censurabile in cassazione per la sola mancata considerazione della compensazione.
La giurisprudenza indicata in ricorso riguarda fattispecie relative alla declaratoria dello stato di adottabilità, mentre nulla è dedotto a proposito dell’affermata inosservanza dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale
La censura sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale deve confrontarsi specificamente con l’accertamento dell’inosservanza dei doveri genitoriali; richiami giurisprudenziali relativi allo stato di adottabilità non sono sufficienti a contestare tale accertamento.
La giurisprudenza indicata in ricorso riguarda fattispecie relative alla declaratoria dello stato di adottabilità, mentre nulla è dedotto a proposito dell’affermata inosservanza dei doveri inerenti alla responsabilità genitoriale
La decisione non enuncia una regola sostanziale autonoma sull’art. 333 c.c.; rileva che le censure devono confrontarsi con gli accertamenti relativi all’inosservanza dei doveri genitoriali e non possono limitarsi a contestare genericamente la valutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Trattandosi di processo esente, non trova applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Nel processo esente non trova applicazione il contributo unificato aggiuntivo previsto dalla disposizione.
In caso di diffusione del presente provvedimento, dispone omettersi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.
Massime di principio
- Quando il giudice d’appello respinge l’impugnazione nel merito e aggiunge in motivazione, ad abundantiam, che essa sarebbe anche inammissibile, la statuizione di inammissibilità non costituisce una ratio autonoma capace di determinare, se non impugnata, il passaggio in giudicato della decisione; essa non rende per ciò solo inammissibile il ricorso per cassazione.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e delle valutazioni di merito: la denuncia di violazione di legge è inammissibile quando presuppone una diversa ricostruzione dei fatti senza individuare un’effettiva violazione normativa.
- Il vizio di motivazione previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre, nel regime applicabile, solo in presenza di mancanza della motivazione, motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, cioè di anomalie che incidono sul minimo costituzionale; non basta dissentire dalla valutazione delle prove.
- La censura di omesso ascolto del minore deve indicare, quando rilevante, se sia stata formulata una specifica istanza e quali argomenti o temi di approfondimento essa proponesse, anche in relazione alla verifica della capacità di discernimento.
- La compensazione delle spese processuali è una facoltà discrezionale del giudice di merito; il mancato esercizio di tale facoltà non richiede un’espressa motivazione e non è censurabile in cassazione per il solo fatto che la possibilità di compensare non sia stata esaminata.
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