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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21556/2020 del 07/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la conferma della sanzione di euro 247,00 inflitta per aver transitato e sostato con il proprio autocaravan in area vietata. Denunciava violazioni di norme del Codice della Strada (art. 5, comma 3; art. 6, comma 4, lett. b; art. 7, comma 1, lett. b; art. 185) lamentando carenza di motivazione dell'ordinanza comunale n. 15/2010 che aveva disposto il divieto per autocaravan, difetto di istruttoria, irragionevolezza e trattamento discriminatorio rispetto ad altri veicoli, nonché mancata conformità alle direttive ministeriali

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: l'ordinanza comunale n. 15/2010 era adeguatamente motivata (richiamava l'aumento dei flussi turistici e le caratteristiche storiche/architettoniche del luogo); le direttive ministeriali del 28/01/2011 e della nota 16/01/2012 sono posteriori all'ordinanza e all'infrazione e quindi non rilevanti; la direttiva del 16/06/2008 richiede una "dettagliata analisi tecnica" ma non prescrive una modalità specifica, sicché la valutazione dell'adeguatezza della motivazione spetta al giudice di merito; l'art. 185 cod. strada non vieta trattamenti differenziati delle autocaravan rispetto ad altri veicoli, ma impone che le restrizioni non siano irragionevoli; il Tribunale ha valutato correttamente l'assenza di eccesso di potere e l'adeguatezza delle giustificazioni (anche in considerazione della presenza di un parcheggio per autocaravan poco fuori dal centro). Il ricorrente è stato condannato alle spese e ad eventuale ulteriore contributo unificato come indicato nella sentenza

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, Codice della Strada

    Consente al proprietario della strada di adottare ordinanze per la regolamentazione della circolazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza comunale fosse sufficientemente motivata ai sensi di questa disposizione

  • art. 6, comma 4, lett. b), Codice della Strada

    "obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente [...] per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade"

    La norma ammette restrizioni rivolte a specifiche categorie di utenti; la legittimità della restrizione concreta è rimessa alla valutazione e alla ragionevolezza dell'atto amministrativo

  • art. 7, comma 1, lett. b), Codice della Strada

    Impone ai Comuni di conformarsi alle direttive del Ministero nelle regolamentazioni civiche; la Corte non ha ravvisato contrasto tra l'ordinanza e le direttive ministeriali anteriori pertinenti

  • art. 185, Codice della Strada

    "I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"

    La disposizione stabilisce che le autocaravan seguono la disciplina generale ma non esclude trattamenti differenziati; la verifica della ragionevolezza della limitazione è la chiave per accertare l'eventuale eccesso di potere

  • direttiva ministeriale 24/10/2000

    Contiene osservazioni generiche sulla frequenza di vizi motivazionali nelle ordinanze; non impone requisiti formali stringenti che consentano alla Corte di sindacare l'adeguatezza motivazionale oltre i limiti del giudizio di merito

  • direttiva ministeriale 16/06/2008

    "dettagliata analisi tecnica"

    Richiama la necessità di una analisi tecnica nella motivazione delle ordinanze, ma non definisce modalità puntuali; la valutazione di adeguatezza della motivazione rimane di competenza del giudice di merito

  • direttiva ministeriale 28/01/2011 e nota 16/01/2012

    Sono successive all'adozione dell'ordinanza comunale (03/03/2010) e all'infrazione contestata, quindi la Corte le ha ritenute non rilevanti per la valutazione di legittimità dell'atto comunale

  • ordinanza comunale n. 15 del 2010 (Comune di Montalcino)

    Provvedimento che ha disposto il divieto di transito e sosta per autocaravan (e altri mezzi pesanti in parti) nelle vie indicate; la Corte ne ha ritenuto adeguata la motivazione in relazione a esigenze di tutela del centro storico

  • art. 54, comma 1, lettera m), Codice della Strada

    Definisce la categoria dei veicoli cui si riferisce l'art. 185 (menzionata nella sentenza come riferimento normativo per le autocaravan)

  • art. 380-bis c.p.c.

    Norma procedurale richiamata: il ricorso era già stato chiamato in decisione ai sensi di questo articolo e poi rimesso in udienza per mancanza di evidenza decisoria

  • art. 115 c.p.c. (richiamato nella motivazione)

    Richiama il principio secondo cui il giudice di merito può fondare la propria decisione anche su fatti notori, valutazione che non è sindacabile in Cassazione se non censurata in modo specifico

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Prevede la possibilità di applicare il raddoppio del contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente

Massime di principio

  • Le ordinanze comunali di regolamentazione della circolazione richiedono una motivazione adeguata; tuttavia l'adeguatezza è valutata principalmente dal giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi giuridici specifici o mancanza di motivazione
  • Le direttive ministeriali antecedenti all'atto vanno considerate, ma se la direttiva non prescrive modalità puntuali la verifica della conformità si traduce nel giudizio sull'adeguatezza della motivazione, competenza del giudice di merito
  • L'art. 185 cod. strada non vieta trattamenti differenziati per le autocaravan; è però necessario che eventuali divieti siano ragionevoli e non configurino un eccesso di potere: la verifica concreta della ragionevolezza è di merito
  • La sussistenza di soluzioni alternative adottate dall'amministrazione (es. parcheggio riservato poco fuori dal centro) può giustificare limiti al transito o alla sosta nel centro storico
  • Attacchi generici all'irragionevolezza o alla presunta discriminazione senza specifici errori giuridici o prova di difetti di motivazione difficilmente riescono in sede di Cassazione

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