Cassazione Civile, Sentenza n. 21556/2020 del 07/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della sanzione di euro 247,00 inflitta per aver transitato e sostato con il proprio autocaravan in area vietata. Denunciava violazioni di norme del Codice della Strada (art. 5, comma 3; art. 6, comma 4, lett. b; art. 7, comma 1, lett. b; art. 185) lamentando carenza di motivazione dell'ordinanza comunale n. 15/2010 che aveva disposto il divieto per autocaravan, difetto di istruttoria, irragionevolezza e trattamento discriminatorio rispetto ad altri veicoli, nonché mancata conformità alle direttive ministeriali
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che: l'ordinanza comunale n. 15/2010 era adeguatamente motivata (richiamava l'aumento dei flussi turistici e le caratteristiche storiche/architettoniche del luogo); le direttive ministeriali del 28/01/2011 e della nota 16/01/2012 sono posteriori all'ordinanza e all'infrazione e quindi non rilevanti; la direttiva del 16/06/2008 richiede una "dettagliata analisi tecnica" ma non prescrive una modalità specifica, sicché la valutazione dell'adeguatezza della motivazione spetta al giudice di merito; l'art. 185 cod. strada non vieta trattamenti differenziati delle autocaravan rispetto ad altri veicoli, ma impone che le restrizioni non siano irragionevoli; il Tribunale ha valutato correttamente l'assenza di eccesso di potere e l'adeguatezza delle giustificazioni (anche in considerazione della presenza di un parcheggio per autocaravan poco fuori dal centro). Il ricorrente è stato condannato alle spese e ad eventuale ulteriore contributo unificato come indicato nella sentenza
Norme richiamate
art. 5, comma 3, Codice della Strada
Consente al proprietario della strada di adottare ordinanze per la regolamentazione della circolazione; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza comunale fosse sufficientemente motivata ai sensi di questa disposizione
art. 6, comma 4, lett. b), Codice della Strada
"obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente [...] per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade"
La norma ammette restrizioni rivolte a specifiche categorie di utenti; la legittimità della restrizione concreta è rimessa alla valutazione e alla ragionevolezza dell'atto amministrativo
art. 7, comma 1, lett. b), Codice della Strada
Impone ai Comuni di conformarsi alle direttive del Ministero nelle regolamentazioni civiche; la Corte non ha ravvisato contrasto tra l'ordinanza e le direttive ministeriali anteriori pertinenti
"I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli"
La disposizione stabilisce che le autocaravan seguono la disciplina generale ma non esclude trattamenti differenziati; la verifica della ragionevolezza della limitazione è la chiave per accertare l'eventuale eccesso di potere
direttiva ministeriale 24/10/2000
Contiene osservazioni generiche sulla frequenza di vizi motivazionali nelle ordinanze; non impone requisiti formali stringenti che consentano alla Corte di sindacare l'adeguatezza motivazionale oltre i limiti del giudizio di merito
direttiva ministeriale 16/06/2008
"dettagliata analisi tecnica"
Richiama la necessità di una analisi tecnica nella motivazione delle ordinanze, ma non definisce modalità puntuali; la valutazione di adeguatezza della motivazione rimane di competenza del giudice di merito
direttiva ministeriale 28/01/2011 e nota 16/01/2012
Sono successive all'adozione dell'ordinanza comunale (03/03/2010) e all'infrazione contestata, quindi la Corte le ha ritenute non rilevanti per la valutazione di legittimità dell'atto comunale
ordinanza comunale n. 15 del 2010 (Comune di Montalcino)
Provvedimento che ha disposto il divieto di transito e sosta per autocaravan (e altri mezzi pesanti in parti) nelle vie indicate; la Corte ne ha ritenuto adeguata la motivazione in relazione a esigenze di tutela del centro storico
art. 54, comma 1, lettera m), Codice della Strada
Definisce la categoria dei veicoli cui si riferisce l'art. 185 (menzionata nella sentenza come riferimento normativo per le autocaravan)
Norma procedurale richiamata: il ricorso era già stato chiamato in decisione ai sensi di questo articolo e poi rimesso in udienza per mancanza di evidenza decisoria
art. 115 c.p.c. (richiamato nella motivazione)
Richiama il principio secondo cui il giudice di merito può fondare la propria decisione anche su fatti notori, valutazione che non è sindacabile in Cassazione se non censurata in modo specifico
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Prevede la possibilità di applicare il raddoppio del contributo unificato; la Corte ha dichiarato sussistenti i presupposti per l'ulteriore versamento da parte del ricorrente
Massime di principio
- Le ordinanze comunali di regolamentazione della circolazione richiedono una motivazione adeguata; tuttavia l'adeguatezza è valutata principalmente dal giudice di merito e la Cassazione interviene solo per vizi giuridici specifici o mancanza di motivazione
- Le direttive ministeriali antecedenti all'atto vanno considerate, ma se la direttiva non prescrive modalità puntuali la verifica della conformità si traduce nel giudizio sull'adeguatezza della motivazione, competenza del giudice di merito
- L'art. 185 cod. strada non vieta trattamenti differenziati per le autocaravan; è però necessario che eventuali divieti siano ragionevoli e non configurino un eccesso di potere: la verifica concreta della ragionevolezza è di merito
- La sussistenza di soluzioni alternative adottate dall'amministrazione (es. parcheggio riservato poco fuori dal centro) può giustificare limiti al transito o alla sosta nel centro storico
- Attacchi generici all'irragionevolezza o alla presunta discriminazione senza specifici errori giuridici o prova di difetti di motivazione difficilmente riescono in sede di Cassazione
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