Cassazione Civile, Sentenza n. 21557/2020 del 07/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato un'ordinanza ingiunzione di Euro 5.133 emessa dalla Prefettura per la violazione dell'art.1 della Legge n.386/1990, sostenendo che l'assegno bancario contestato era stato consegnato privo di data nel 2008 a Gastaldi Elena a fronte di una mediazione; il debito sarebbe poi stato estinto con altro titolo, ma l'assegno non sarebbe stato restituito. La banca avrebbe errato nell'elencarlo come ancora circolante solo dopo la chiusura del conto nel 2013 e la trattenuta o la datazione e negoziazione del titolo sarebbe avvenuta successivamente alla perdita dell'autorizzazione bancaria. I ricorrenti sostenevano l'assenza di responsabilità e di dolo, nonché di prova che l'assegno fosse stato emesso o negoziato dopo la perdita dell'autorizzazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibili produzioni documentali e nuove eccezioni introdotte tardivamente. Ha ritenuto che la valutazione sulla data di emissione e sull'elemento soggettivo fosse questione di merito riservata al giudice di merito e che i ricorrenti non avessero fornito la prova rigorosa dell'emissione nel 2008 tale da superare la presunzione di coincidenza tra data di emissione e data di negoziazione. Ha inoltre ritenuto che, anche valutando gli elementi prodotti, la condotta dei ricorrenti può essere considerata negligente e compatibile con la responsabilità prevista dalla normativa. Il ricorso è quindi stato respinto e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali; è stato inoltre dato atto dell'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto.
Norme richiamate
Legge n.386 del 1990, art.1
Disciplina la responsabilita amministrativa per l'emissione di assegni bancari senza autorizzazione; la Corte ha interpretato che l'emissione di un assegno privo di data che venga successivamente datato e negoziato quando e' venuta meno l'autorizzazione integra l'illecito, con possibile responsabilita anche a titolo di dolo eventuale
D.Lgs. n.507 del 1999, art.28
Richiamato in quanto ha sostituito/integrazione normativa relativa alla materia sanzionatoria degli assegni senza provvista o senza autorizzazione; conferma l'applicabilità del regime sanzionatorio
Legge n.689 del 1981, art.28
Norma richiamata con riferimento alla prescrizione del potere dell'Amministrazione di esigere la sanzione; la Corte ha dichiarato inammissibile la sollevazione tardiva della questione procedurale introdotta in memorie non ammesse per ampliare le censure
Codice di procedura civile, art.360, nn.3 e 5
Regolano i motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha valutato che molte doglianze erano in realta' critiche di fatto riservate al giudice di merito e non sindacabili con il n.3, e che il n.5 non era stato adeguatamente usato per censurare l'apprezzamento di fatto
Codice di procedura civile, art.372
Stabilisce limiti e modalita' di produzione documentale in udienza; la Corte ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata in udienza per mancato rispetto delle forme e dei termini
Codice di procedura civile, artt.378 e 380-bis
Norme sulle memorie illustrative e loro contenuto; la Corte ha ricordato che tali memorie non possono introdurre nuove censure o ampliamenti dei motivi di ricorso
D.P.R. n.115 del 2002, art.13 comma 1-quater
Prevede l'ulteriore versamento di contributo unificato in certi casi di impugnazione; la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo di versamento
Massime di principio
- Chi emette un assegno privo di data corre il rischio che, se il titolo viene successivamente datato e negoziato quando l'autorizzazione bancaria e' venuta meno, si configuri l'illecito previsto dalla Legge n.386/1990 anche per dolo eventuale
- La prova della data di emissione di un assegno spetta a chi la allega e la valutazione della prova documentale e' riservata al giudice di merito; la Cassazione sindaca se vi e' vizio di diritto, non per un semplice diverso apprezzamento delle prove
- Documenti prodotti tardivamente in udienza senza osservare le forme previste dall'art.372 c.p.c. possono essere dichiarati inammissibili
- Nelle memorie ex art.378 e 380-bis c.p.c. non possono essere sollevate nuove questioni o introdotte nuove eccezioni non presenti nel ricorso originario
- Se la decisione di merito si fonda su piu' ragioni autonome, l'accoglimento di una censura diretta a una sola di esse puo' non essere sufficiente a ottenere la riforma della sentenza
- La mancata richiesta o restituzione di un titolo di valore, in situazioni di rapporto controverso o di importo rilevante, puo' essere interpretata come negligenza rilevante ai fini della responsabilita
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