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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09379/2024 del 08/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRPEF per l’anno d’imposta 2008 emesso nei confronti di un socio di una società a ristretta base azionaria. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo legittima l’imputazione al socio di maggiori redditi derivanti da utili extracontabili della società, sulla base della presunzione di distribuzione degli utili occulti ai soci e della circostanza che somme non dichiarate erano transitate nella contabilità societaria come finanziamenti soci. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione della regola presuntiva di distribuzione degli utili ai soci, sostenendo che il recupero fosse stato riferito a un’annualità diversa da quella in cui i maggiori ricavi societari si sarebbero realizzati; 2) nullità della sentenza per motivazione contraddittoria o apparente, perché la CTR avrebbe prima affermato che le somme erano passate nel conto dell’amministratore e poi le avrebbe considerate riferibili anche al ricorrente, senza che egli ne avesse avuto disponibilità; 3) violazione dell’art. 2697 c.c., deducendo che il contribuente aveva prodotto documentazione sul transito delle somme e che sarebbe spettato all’Ufficio provare l’occultamento volontario al Fisco.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché, pur formalmente prospettato come violazione di legge, mirava in realtà a contestare l’accertamento in fatto compiuto dalla CTR, la quale aveva stabilito che il maggior reddito, pur riferibile ad attività del 2007, era stato incassato nel 2008 e dunque correttamente imputato a tale annualità. Ha giudicato infondato il secondo motivo, escludendo la denunciata contraddittorietà della motivazione: la CTR aveva descritto coerentemente il percorso delle somme, non dichiarate e poi contabilizzate come finanziamenti soci, da cui desumeva la disponibilità delle somme in capo ai soci. Ha infine respinto il terzo motivo, osservando che la prova contraria sulla mancanza di disponibilità patrimoniale era stata valutata e ritenuta irrilevante dalla CTR, la quale aveva letto la perizia giurata come conferma del percorso contabile delle somme occultate. La Corte ha inoltre rilevato che non poteva dichiararsi la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorrente non aveva ottemperato all’ordine di notificare all’Avvocatura la documentazione necessaria a dimostrare l’effettiva riferibilità della definizione agevolata al carico tributario oggetto del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi formalmente qualificati come violazione di legge o nullità non possono essere utilizzati per ottenere una rivalutazione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    La prova contraria sulla mancanza di disponibilità patrimoniale delle somme, nei termini ritenuti rilevanti dalla CTR, gravava sul contribuente.

  • art. 375 c.p.c.

    Il ricorso era stato inizialmente rimesso alla sezione competente per mancanza dei presupposti per la decisione in sede semplificata.

  • art. 372 c.p.c.

    La documentazione relativa alla definizione agevolata doveva essere notificata alla controparte per poter essere valutata ai fini dell’estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002

    Sussistendo il rigetto del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società a ristretta base azionaria è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, e l’imputazione deve essere riferita allo stesso periodo d’imposta in cui gli utili occulti sono stati effettivamente conseguiti o percepiti.
  • Quando la censura investe l’accertamento del momento di percezione o la ricostruzione del percorso delle somme, il motivo è inammissibile se, pur formulato come violazione di legge, mira in realtà a una rivalutazione del fatto riservata al giudice di merito.
  • La motivazione non è contraddittoria o apparente se ricostruisce in modo coerente il percorso contabile delle somme e spiega perché esse siano state considerate nella disponibilità dei soci prima del loro versamento in società.
  • In tema di presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, incombe sul contribuente l’onere di fornire una prova contraria idonea a escludere la disponibilità patrimoniale delle somme o la loro riferibilità al socio.
  • Ai fini della declaratoria di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata del carico tributario, è necessario che la documentazione sia ritualmente prodotta e notificata alla controparte e che risulti la riferibilità del carico definito al giudizio in corso.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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