Cassazione Civile, Ordinanza n. 33177/2023 del 29/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato il rigetto dell'impugnazione contro un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con recupero di maggiori IRES e IRAP per asserita non operatività ai sensi dell'art. 70 della legge n. 724 del 1994. Nel corso del giudizio di legittimità, la contribuente ha depositato una nota affermando che le imposte oggetto dell'accertamento erano state "oggetto di rottamazione" e che l'adesione alla definizione agevolata comportava ex lege la rinuncia al contenzioso pendente, chiedendo la declaratoria di cessata materia del contendere con compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo che la nota depositata dalla contribuente fosse comunque indicativa del venir meno dell'interesse a coltivare l'impugnazione. La Corte ha richiamato l'art. 390, ultimo comma, c.p.c., precisando che la rinuncia al ricorso per cassazione, se non notificata o comunicata con il visto degli avvocati delle controparti, non estingue il processo ma determina comunque l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite per le alterne vicende processuali e ha escluso l'applicazione del doppio contributo unificato, perché la causa di inammissibilità è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 70 legge 23 dicembre 1994, n. 724
richiamato quale presupposto normativo del recupero a tassazione per non operatività della società nell'avviso impugnato, senza che la Corte entri nel merito
art. 390, ultimo comma, c.p.c.
atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto
la rinuncia priva dei requisiti formali non estingue il processo, ma segnala il venir meno dell'interesse al ricorso e conduce all'inammissibilità
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
cd. doppio contributo unificato
non si applica quando la causa di inammissibilità sopravviene alla proposizione del ricorso per cassazione
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, per produrre effetto estintivo, deve rispettare le forme previste dall'art. 390, ultimo comma, c.p.c.; se ne è priva, non determina l'estinzione del processo.
- Anche quando la rinuncia non sia formalmente idonea a chiudere il giudizio, essa può comunque rivelare il venir meno dell'interesse alla decisione e rendere il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Il doppio contributo unificato non è dovuto quando la causa di inammissibilità del ricorso sopravviene dopo la sua proposizione, come nel caso di sopravvenuta carenza di interesse derivante da eventi successivi.
- In presenza di sopravvenienze che rendono privo di utilità il ricorso, la Corte può dichiararne l'inammissibilità e compensare le spese in considerazione dell'andamento complessivo della controversia.
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