Cassazione Penale, Ordinanza n. 06383/2026 del 17/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che lo aveva ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 473 c.p. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità, ma la Corte di cassazione rileva che la censura si limitava a riprodurre pedissequamente doglianze già svolte in appello e già puntualmente confutate dal giudice di merito. Nella memoria successiva veniva inoltre prospettato un motivo sulle circostanze attenuanti generiche, ritenuto inammissibile perché del tutto scollegato dal motivo originario e comunque non meritevole di migliore considerazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la non specificità e l'apparenza del motivo, perché meramente reiterativo di questioni già esaminate e disattese in appello. Ha altresì considerato inammissibile la memoria difensiva, che non introduceva argomenti nuovi e proponeva un tema sulle attenuanti generiche sganciato dal motivo principale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disposizione incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità nei gradi di merito; la sentenza di legittimità non entra nel merito della sua applicazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del ricorso contro la condanna.
È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre senza reale confronto critico le doglianze già formulate in appello e già confutate dalla sentenza impugnata, poiché difetta del requisito di specificità.
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e autonoma rispetto alla decisione impugnata; la mera reiterazione di censure di merito non assolve alla funzione del giudizio di legittimità.
- La memoria depositata nel giudizio di cassazione non può sanare l'inammissibilità del ricorso quando non introduca argomenti pertinenti e specifici rispetto ai motivi originari.
- Una doglianza sulle circostanze attenuanti generiche è inammissibile se proposta in modo svincolato e non collegato al motivo originario di ricorso.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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