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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16140/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti, iscritti a scuole di specializzazione medica tra il 1990 e il 2000, avevano agito per ottenere il pagamento della differenza tra la borsa di studio percepita durante la specializzazione, pari a lire 21.500.000 ai sensi del d.lgs. n. 257 del 1991, e il più elevato trattamento economico riconosciuto ai medici specializzandi iscritti dall’anno accademico 2006-2007 in poi; in subordine, avevano chiesto il risarcimento del danno in pari misura per tardiva/inesatta attuazione della normativa comunitaria sulle scuole di specializzazione mediche. Il Tribunale aveva dichiarato prescritto il diritto; in appello la prescrizione era stata esclusa, ma la domanda era stata comunque rigettata nel merito. In cassazione i ricorrenti articolavano cinque motivi: 1) censura alla tesi della Corte d’appello secondo cui le direttive comunitarie non imponevano una misura determinata della remunerazione degli specializzandi; 2) deduzione di motivazione carente e contraddittoria, sul rilievo che il trattamento economico post-2005 sarebbe stato doppio e con tutele da lavoro dipendente rispetto al precedente; 3) denuncia di difetto di motivazione, assumendo che una remunerazione dimezzata rispetto a quella successiva integrasse violazione di un diritto fondamentale; 4) censura sull’erroneo inquadramento del rapporto con la scuola di specializzazione; 5) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i primi quattro motivi: il primo perché le direttive "riconoscimento" non stabilivano alcuna soglia di remunerazione e, comunque, la questione era già coperta da consolidato orientamento contrario; il secondo e il terzo perché la sentenza d’appello era adeguatamente motivata e, in ogni caso, la diversa disciplina introdotta in epoca successiva non imponeva estensione retroattiva ai rapporti esauriti né integrava una violazione del principio di uguaglianza; il quarto perché estraneo alla ratio decidendi, essendo irrilevante la qualificazione del rapporto rispetto al rilievo decisivo dell’assenza di inadempimento europeo; il quinto perché il ricorso non rispettava l’onere di specifica indicazione e trascrizione dell’atto di appello su cui si fondava la dedotta omessa pronuncia. Non sono state liquidate spese per l’indefensio dell’amministrazione resistente ed è stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6

    borsa di studio dell'importo di lire 21.500.000

    ha disciplinato il trattamento economico degli specializzandi anteriori al 2006-2007, ritenuto sufficiente a integrare l’obbligo nazionale di remunerazione

  • Direttiva 93/16/CEE

    non introduceva alcun obbligo specifico quanto alla misura della remunerazione degli specializzandi

  • Direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE

    le direttive di riconoscimento non armonizzavano integralmente la formazione dei medici specialisti e non fissavano la misura della retribuzione

  • d.lgs. n. 368 del 1999, art. 39

    il relativo trattamento economico si applica solo agli iscritti alle scuole di specializzazione dall’anno accademico 2006-2007, per effetto di ripetuti differimenti

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    consente di dichiarare inammissibile il ricorso quando la questione è già decisa in modo consolidato dalla giurisprudenza di legittimità

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    nel testo applicabile dopo la riforma del 2012, consente solo la denuncia di anomalie motivazionali estreme

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    impone, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione e localizzazione degli atti processuali su cui il ricorso si fonda

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    legittima il raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Le direttive europee che disciplinano il riconoscimento dei titoli dei medici specialisti non implicano, di per sé, l’obbligo degli Stati membri di fissare una determinata misura minima di remunerazione per gli specializzandi.
  • Quando una disciplina economica favorevole è introdotta solo per i corsi di specializzazione successivi a una certa data, non sussiste un obbligo di estensione retroattiva ai rapporti ormai esauriti, salvo una specifica previsione normativa o sovranazionale.
  • Il principio di uguaglianza non impone un livellamento di situazioni diverse nel tempo: la differenziazione legislativa tra periodi storici diversi non integra di per sé disparità di trattamento illegittima.
  • La responsabilità dello Stato per tardiva o inesatta attuazione di una direttiva presuppone l’esistenza di un obbligo sovranazionale specifico violato; se la fonte europea non impone una determinata condotta, non è configurabile un illecito risarcibile per l’adozione della disciplina interna.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio motivazionale è deducibile solo nei ristretti limiti dell’art. 360, n. 5, c.p.c. come riformato, e non basta lamentare una motivazione semplicemente non condivisibile o insufficiente.
  • La denuncia di omessa pronuncia su un motivo di appello richiede la precisa trascrizione o riassunto del motivo e la puntuale indicazione del momento e del fascicolo in cui l’atto è reperibile; in difetto, il ricorso è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità della PARetribuzione e TFR
RamiProcesso civileResponsabilità civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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