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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10734/2026 del 20/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per l'uso di una carta di credito in assenza di autorizzazione. Con il primo motivo ha contestato la sussistenza del dolo in relazione al reato di cui all'art. 493-ter c.p., prospettando una diversa lettura delle risultanze istruttorie e un diverso giudizio di attendibilità delle prove. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p. (ritenuta invocabile in ragione dei rapporti tra autore e persona offesa). Con il terzo motivo ha dedotto la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Con il quarto motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a ottenere una rivalutazione del merito e dell'attendibilità delle prove, attività preclusa al giudice di legittimità; ha osservato che la Corte territoriale aveva motivato in modo congruo sulla sussistenza del dolo, valorizzando il fatto che l'uso della carta era avvenuto quando la convivenza con la persona offesa era cessata e senza alcuna autorizzazione ipotizzabile. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti non specifici, perché meramente reiterativi di doglianze già disattese in appello, e comunque manifestamente infondati quanto alla particolare tenuità del fatto, atteso che la valutazione ex art. 131-bis richiede un apprezzamento complessivo ex art. 133 c.p. rimesso al giudice di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito sfavorevole all'imputato, con condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, ha escluso la deducibilità dei motivi ripetitivi e ha ravvisato la manifesta infondatezza della censura sulla particolare tenuità del fatto.

Norme richiamate

  • art. 493-ter c.p.

    Norma incriminatrice contestata; la Corte ritiene sussistente l'elemento soggettivo del reato alla luce dell'uso indebito della carta di credito in assenza di autorizzazione.

  • art. 649 c.p.

    Invocato dal ricorrente come causa di non punibilità; la censura è stata ritenuta non specifica perché ripetitiva di motivi già esaminati e disattesi in appello.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Invocato per il riconoscimento di un'attenuante; il motivo è stato dichiarato non specifico perché meramente reiterativo delle deduzioni già respinte in appello.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama i criteri applicativi della particolare tenuità del fatto e ribadisce che la valutazione è rimessa al giudice di merito secondo un apprezzamento complessivo delle circostanze concrete.

  • art. 133 c.p.

    È il parametro di riferimento per la valutazione della tenuità del fatto ai fini dell'art. 131-bis c.p., con riguardo a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o pericolo.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito censurare la motivazione di merito mediante una rivalutazione del materiale probatorio o proponendo una diversa ricostruzione dei fatti, salvo vizi logici realmente interni alla motivazione.
  • Il dolo può essere desunto dalla concreta modalità della condotta e dal contesto fattuale; se il giudice di merito motiva in modo coerente sulla mancanza di autorizzazione all'uso di uno strumento di pagamento, la censura di legittimità che pretenda una diversa lettura dei fatti è inammissibile.
  • I motivi di ricorso che si limitano a riproporre questioni già dedotte in appello, senza una critica argomentata alle ragioni della decisione impugnata, sono non specifici e quindi inammissibili.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo, secondo i criteri dell'art. 133 c.p., e tale apprezzamento è riservato al giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 131-bis c.p. non è necessario esaminare analiticamente tutti gli indici di valutazione, purché la motivazione indichi quelli ritenuti decisivi e non si risolva in formule di stile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fattoOnere della prova

Testo integrale

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