Cassazione Penale, Ordinanza n. 19937/2025 del 28/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per riciclaggio, deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in relazione agli artt. 191, commi 1 e 2, e 195, commi 1, 2, 4, 5 e 7, c.p.p. e all'art. 648-bis c.p. Il ricorso contestava la tenuta del compendio probatorio valorizzato dai giudici di merito, ma secondo la Corte le censure erano riproduttive di questioni già esaminate e disattese, non si confrontavano con la motivazione di primo grado richiamata in appello e miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove. La sentenza richiama anche il dato della "doppia conforme" e osserva che, nel caso concreto, il riciclaggio era stato ritenuto configurabile in base ad elementi probatori quali l'abrasione dell'identificativo del telaio e la non coincidenza di ulteriori codici identificativi, a prescindere dal compiuto accertamento del reato presupposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo le doglianze non deducibili perché reiterative di censure già disattese dai giudici di merito, non confrontate con la motivazione delle decisioni di merito e finalizzate a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa come parametro di censura sulla prova; la Corte non entra nel merito della violazione denunciata, rilevando l'inammissibilità delle doglianze perché meramente reiterative e volte a rivalutare le prove.
richiamato dalla difesa; la Corte reputa le censure non scrutinabili in cassazione poiché non si confrontano con la motivazione dei giudici di merito e tendono a una nuova lettura del compendio probatorio.
norma incriminatrice contestata per il delitto di riciclaggio; la decisione ribadisce che, nel caso concreto, la fattispecie è stata ritenuta integrata sulla base degli elementi probatori valorizzati dai giudici di merito, indipendentemente dall'accertamento del reato presupposto.
Massime di principio
- In presenza di "doppia conforme", il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già esaminate e disattese nei due gradi di merito è inammissibile se non individua specifici travisamenti della prova o vizi autonomi della motivazione.
- Il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del compendio probatorio né una diversa lettura delle fonti di prova rispetto a quella compiuta dai giudici di merito.
- La deduzione di violazione di legge o vizio motivazionale deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile perché aspecifico.
- Ai fini del riciclaggio, la decisione valorizza la configurabilità del reato sulla base di elementi fattuali sintomatici della provenienza illecita del bene o della sua manipolazione, senza che sia necessario, nel caso concreto esaminato, il compiuto accertamento del reato presupposto.
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