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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04147/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato ha impugnato l'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibili le istanze di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà proposte ai sensi degli artt. 47, 47-ter e 48 ord. pen. Il ricorso deduceva, in sostanza, un asserito difetto di motivazione del provvedimento e contestava nel merito la valutazione compiuta dal giudice di sorveglianza, chiedendo una rivalutazione in fatto della propria posizione. Dalla sentenza emerge che il ricorrente era nella situazione di aver già subito, in data 12/08/2024, la revoca di una precedente misura alternativa di affidamento in prova ordinario.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, quindi, inammissibile. Ha affermato che il tribunale di sorveglianza aveva correttamente applicato l'art. 58-quater, comma 3, ord. pen., che vieta la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, della detenzione domiciliare e della semilibertà quando il condannato abbia subito la revoca di una precedente misura e non siano ancora decorsi tre anni. Ha inoltre rilevato che le doglianze formulate miravano a una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 47 ord. pen.

    Norma richiamata come base della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale.

  • art. 47-ter ord. pen.

    Norma richiamata come base della richiesta di detenzione domiciliare.

  • art. 48 ord. pen.

    Norma richiamata come base della richiesta di semilibertà.

  • art. 58-quater, comma 3, L. n. 354 del 1975

    Prevede il divieto di applicazione dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà quando il condannato abbia già subito la revoca di una precedente misura e non siano decorsi tre anni dalla revoca.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o del fatto, se le censure sono dirette solo a ottenere una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice di sorveglianza.
  • Il divieto di cui all'art. 58-quater, comma 3, ord. pen. opera quando il condannato abbia subito la revoca di una precedente misura alternativa e non sia ancora decorso il termine di tre anni, precludendo l'accesso all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare e alla semilibertà.
  • Quando il tribunale di sorveglianza applica correttamente una preclusione normativa all'accesso alle misure alternative, il ricorso che si limiti a contestazioni di merito o a un preteso difetto di motivazione non riscontrabile nel provvedimento è destinato a essere dichiarato inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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