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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27230/2025 del 24/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava (1) l'esclusione dell'attenuante per la collaborazione con le indagini, sostenendo che le sue dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate come contributo collaborativo; (2) la violazione degli artt. 69 e 132 c.p., perché la Corte d'appello, dopo aver escluso un'aggravante prevista dall'art. 12 comma 3 d.lgs. 286/1998, non avrebbe effettuato un nuovo giudizio di bilanciamento complessivo delle circostanze ai fini del calcolo della pena.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le dichiarazioni del ricorrente erano generiche e non hanno apportato un contributo determinante alle indagini: le informazioni (es. albergo, utenze telefoniche) erano di scarsa importanza ed erano già note agli inquirenti; la chiamata di terzi in correità è risultata ininfluente perché uno di essi aveva già confessato. Perciò l'attenuante per collaborazione è stata esclusa. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza: l'eliminazione dell'aggravante di cui all'art.12 comma 3 non ha inciso sul calcolo della pena, che era stato determinato a partire dai minimi; inoltre, la sussistenza dell'aggravante di cui al comma 3-ter e la previsione del comma 3-quater impediscono di operare un preventivo bilanciamento che vanificherebbe l'applicazione delle previsioni speciali. Conseguenza: il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 69 cod. pen.

    Disciplina il giudizio di equivalenza e il procedimento per la determinazione della pena in presenza di circostanze concorrenti; qui evocato nel contesto del bilanciamento tra aggravanti e attenuanti generiche.

  • art. 132 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per la determinazione della pena in concreto; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione perché la pena è stata calcolata conformemente ai criteri e tenendo conto dell'ordine applicativo previsto dalla giurisprudenza.

  • art. 12 d.lgs. 286/1998 (comma 3, 3-ter e 3-quater)

    Comma 3: aggravante richiamata ed esclusa nella specifica fattispecie; comma 3-ter: altra aggravante ritenuta sussistente; comma 3-quater: norma che impedisce che attenuanti diverse siano equivalenti o prevalenti rispetto all'ipotesi del comma 3-ter. La Corte ha applicato l'interpretazione per cui, nel calcolo della pena, le aggravanti speciali (3 e 3-ter) vanno considerate prima delle attenuanti generiche e il comma 3-quater preclude un bilanciamento che annulli l'effetto delle aggravanti previste.

  • art. 98 cod. pen.

    Riferito alle circostanze attenuanti previste dal codice penale; ricordato per escludere la possibilità che attenuanti diverse da quelle codificate prevalgano rispetto alle aggravanti speciali richiamate.

  • art. 114 cod. pen.

    Anche questo articolo disciplina attenuanti specifiche; citato per delimitare l'ambito di applicazione delle attenuanti che possono essere considerate nel bilanciamento ex art. 132.

Massime di principio

  • La collaborazione con le indagini riconosce un'attenuante solo se il contributo fornito è concreto, utile e determinante rispetto al quadro probatorio: informazioni generiche o già note agli inquirenti non giustificano l'attenuante.
  • Quando si valuta la collaborazione, occorre verificare se le dichiarazioni abbiano effettivamente consentito l'individuazione dei responsabili, il recupero di risorse o la ricostruzione dei fatti; la mera ammissione o apporto vago non è sufficiente.
  • Nel calcolo della pena, le aggravanti speciali previste da norme particolari (ad es. art.12 d.lgs. 286/1998 commi 3 e 3-ter) devono essere considerate prima delle attenuanti generiche; un bilanciamento preliminare che annulli l'effetto delle aggravanti speciali può essere precluso dalla normativa (es. comma 3-quater).
  • In sede di impugnazione, il ricorrente deve documentare in modo specifico l'utilità delle sue dichiarazioni rispetto alle indagini; la prova dell'effettività e della determinante utilità è essenziale per ottenere l'attenuante.
  • La giurisprudenza di legittimità può vincolare l'ordine e i limiti del bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti; è quindi importante valutare la fattispecie alla luce delle pronunce consolidate (es. Sez. U. e sezioni unite richiamate).

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