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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11986/2024 del 03/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (posta)

La controversia

La controversia origina dal pagamento, da parte della società concessionaria del servizio postale, di quattro assegni inviati dalla compagnia assicuratrice per posta ordinaria ai beneficiari del risarcimento. I titoli vennero riscossi da soggetti diversi dai legittimi destinatari. La compagnia assicuratrice agì in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni; il Tribunale rigettò la domanda, mentre la Corte d’appello accolse l’impugnazione e condannò la società postale al pagamento delle somme portate dagli assegni, oltre interessi legali. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, la società postale dedusse omesso esame di un fatto decisivo e violazione/falsa applicazione dell’art. 83 del d.P.R. n. 156/1973, del d.m. 26/02/2004, dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 43 legge assegni, sostenendo che la Corte territoriale non avesse considerato il concorso di colpa del mittente per avere spedito gli assegni con posta ordinaria, senza prova dell’effettiva ricezione da parte del legittimo destinatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha richiamato il principio delle Sezioni Unite secondo cui la spedizione per posta ordinaria di un assegno, anche intrasferibile, espone consapevolmente il mittente a un rischio superiore a quello consentito dalla comune prudenza e integra una condotta rilevante ai fini dell’art. 1227, comma 1, c.c., quale antecedente necessario del danno concorrente con l’eventuale colpa della banca nell’identificazione del presentatore. Poiché la sentenza impugnata non aveva adeguatamente valutato il comportamento della compagnia assicuratrice mittente, la Corte ha cassato la decisione della Corte d’appello e ha rinviato la causa alla medesima Corte territoriale, in diversa composizione, affinché proceda a nuovi accertamenti di fatto e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È richiamato come parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 83 del d.P.R. n. 156 del 1973

    È evocato dal ricorrente come norma asseritamente violata nella disciplina della spedizione postale.

  • d.m. 26/02/2004

    È richiamato dal ricorrente in relazione alle modalità di spedizione postale degli assegni.

  • art. 1227 c.c.

    La Corte lo applica per riconoscere la rilevanza del concorso di colpa del danneggiato/mittente che abbia scelto modalità di invio insicure e idonee ad aumentare il rischio del danno.

  • art. 43 legge assegni

    È richiamato dal ricorrente nel quadro della disciplina degli assegni e della loro circolazione/pagamento.

Massime di principio

  • La spedizione di un assegno, anche intrasferibile, mediante posta ordinaria costituisce una condotta che espone consapevolmente il mittente a un rischio superiore alla normale prudenza e può integrare concorso di colpa ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c.
  • Ai fini del concorso colposo del danneggiato, la causalità non va limitata al solo segmento finale dell’evento dannoso, ma va apprezzata considerando l’intera sequenza causale, compresa la scelta iniziale di una modalità di trasmissione insicura.
  • In caso di pagamento di assegno a soggetto non legittimato, può concorrere alla responsabilità della banca o del soggetto che ha effettuato il pagamento anche la responsabilità di chi ha causato o favorito l’evento con una condotta negligente nella spedizione del titolo.
  • Il giudice di merito deve valutare espressamente, ai fini dell’art. 1227 c.c., se la condotta del creditore/mittente abbia contribuito causalmente al danno, specie quando siano disponibili modalità di invio o pagamento più sicure.

Come è indicizzato

MaterieInadempimentoTitolo esecutivo
RamiObbligazioniEsecuzioni
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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