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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09009/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna la conferma della condanna per tentata violenza privata e minaccia in concorso, contestando: 1) la propria partecipazione concorsuale (art. 610 cod. pen.), sostenendo che le sue azioni erano soltanto rimostranze contro l'inefficienza del servizio e non volte a coartare le addette; 2) il diniego del proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., ritenendo la condotta non eccezionalmente grave e animata da volontà di aiutare il terzo; 3) la procedibilità per querela del reato di minaccia (capo b), sostenendo che il verbale non era vera querela); 4) la mancata chiarezza e illogicità della motivazione sul riconoscimento dell'aggravante ex art. 339 cod. pen. (aver agito in piu' persone riunite), contestata secondo la ricorrente solo rispetto al capo a).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto infondato perché la sentenza di merito ha motivato in modo coerente l'esistenza di un'iniziativa corale e di una condotta concertata (Buffa avrebbe dichiarato che non sarebbe andata via senza la carta mentre il coimputato batteva i pugni). Il secondo motivo (art. 131-bis) è stato respinto perché la valutazione del giudice di merito sulle modalità e sulle circostanze (azione contro pubblici ufficiali) non è manifestamente illogica e rientra nei limiti del sindacato di legittimità. Il terzo motivo è stato dichiarato infondato poiché la minaccia aggravata dall'essere commessa in piu' persone riunite è procedibile d'ufficio; la circostanza aggravante emergeva già dagli atti e dalle imputazioni. Il quarto motivo è stato inammissibile perché introduceva censura nuova non devoluta al giudice di appello; in ogni caso la censura sull'aggravante sarebbe risultata manifestamente infondata. La richiesta del Procuratore Generale di dichiarare inammissibile il ricorso e di riqualificare il reato ai sensi dell'art. 336, comma terzo, cod. pen. non è stata accolta: la Corte non ha proceduto alla riqualificazione perché essa richiederebbe accertamenti di fatto non competenza di questa Corte.

Norme richiamate

  • art. 610 cod. pen.

    Norma relativa alla violenza privata. Il ricorso contestava la partecipazione concorsuale ex art. 610; la Corte ha ritenuto che dalla dinamica e dalle dichiarazioni emergesse una condotta concertata e volta a esercitare pressione sulle addette, giustificando la partecipazione.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Norma che contempla esimenti/benefici (causa di proscioglimento o attenuanti speciali a determinate condizioni). La Corte ha ritenuto che le circostanze fattuali e le modalità avessero sufficiente disvalore da escludere il proscioglimento invocato, inoltre il ricorso non aveva fornito argomentazioni specifiche sufficienti a sindacare la valutazione del merito.

  • art. 339 cod. pen.

    Con l'aggravante di avere commesso il fatto in più persone riunite[...]

    L'aggravante 'per essere stati commessi in più persone riunite' eleva la gravità e, se presente, può rendere procedibile d'ufficio anche reati normalmente perseguibili a querela di parte; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in relazione ai fatti contestati.

  • art. 336, comma terzo, cod. pen.

    Norma richiamata dal Procuratore Generale per una possibile riqualificazione del reato. La Corte di Cassazione non ha effettuato la riqualificazione perché essa richiederebbe accertamenti di fatto, che non rientrano nella sua cognizione.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che regola i limiti del sindacato in cassazione e l'ammissibilità dei motivi; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura nuova sull'aggravante perché non devoluta con la dovuta specificità al giudice di appello.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma che limita la motivazione del ricorso in cassazione; il ricorso aveva rispettato i limiti ma le censure sono risultate infondate o inammissibili per i motivi esposti.

Massime di principio

  • La partecipazione a un'azione collettiva si valuta sulle modalità complessive e sulla convergenza di comportamenti e dichiarazioni: anche comportamenti diversi tra coimputati (es. minacce verbali di uno e gesti violenti di un altro) possono competere a qualificare una partecipazione concorsuale se emergono elementi di azione concertata e finalità comune.
  • La valutazione di gravità della condotta e l'applicazione di istituti come l'art. 131-bis sono rimessi in larga parte al giudice di merito; in cassazione è difficile ottenere riforma se le censure non sono specifiche o non mostrano manifesta illogicità della motivazione.
  • Se un reato è aggravato dall'avere agito 'in più persone riunite' la procedibilità può trasformarsi in procedibilità d'ufficio anche se il fatto, senza l'aggravante, sarebbe perseguibile a querela di parte: occorre verificare la presenza formale e fattuale dell'aggravante.
  • Questioni nuove o non specificamente devolute al giudice di appello non possono essere introdotte in cassazione: le censure devono essere tempestive e specifiche, salvo i casi in cui il vizio sia rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • La Corte di Cassazione non procede a riqualificazioni che richiedano accertamenti di fatto; tali riqualificazioni sono possibili solo quando non necessitino di nuovi accertamenti probatori o valutazioni fattuali.

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