Cassazione Penale, Ordinanza n. 33017/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna per il reato contestato resta pertanto ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 336 c.p. I motivi investivano sia il giudizio di responsabilità sia il trattamento sanzionatorio. La Corte ha però rilevato che le censure erano, da un lato, mera riproduzione di questioni già esaminate e adeguatamente disattese dai giudici di merito e, dall'altro, generiche perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata in fatto, non oggetto di specifica rivalutazione nel merito in sede di legittimità.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre doglianze già esaminate e disattese in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le censure in tema di responsabilità e trattamento sanzionatorio devono essere articolate in modo non generico e devono misurarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione di merito; altrimenti non superano il vaglio di ammissibilità.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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