Cassazione Penale, Ordinanza n. 04208/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata è stata quindi lasciata ferma, inclusa l'esclusione della particolare tenuità del fatto e il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, da un lato, la violazione di legge in relazione alla causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; dall'altro, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Quanto al primo motivo, la Corte di cassazione rileva che esso si risolveva nella mera riproposizione di censure già formulate in appello e già respinte con motivazione congrua, senza una reale critica argomentata alla decisione impugnata. La Corte di merito aveva escluso la particolare tenuità valorizzando la durata dell'occupazione abusiva, protratta dal 2013 al 2018, ritenendola incompatibile con la causa di non punibilità. Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la censura sulle attenuanti generiche non è deducibile in sede di legittimità nei termini prospettati ed è comunque manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata conteneva una motivazione immune da evidenti illogicità; inoltre, il giudice di merito non è tenuto a prendere in esame tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli indicati dalle parti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa in ragione della durata dell'occupazione abusiva, ritenuta incompatibile con la speciale modestia offensiva richiesta dalla norma.
Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo perché sorretto da motivazione non illogica e ancorato agli elementi reputati decisivi dal giudice di merito.
Il ricorso è stato ritenuto in parte non deducibile e in parte manifestamente infondato in sede di legittimità, perché diretto a reiterare censure già disattese in appello senza una critica specifica della motivazione.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La doglianza proposta in cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre, senza specifica confutazione, argomenti già dedotti in appello e già motivatamente respinti dal giudice di merito.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta presenti una durata significativa o comunque un livello di offensività incompatibile con l'esiguità richiesta dall'art. 131-bis c.p.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo se il giudice di merito indica gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario esaminare analiticamente ogni circostanza favorevole o sfavorevole allegata dalle parti.
- In sede di legittimità non è consentito sostituire alla valutazione di merito una diversa lettura del fatto o della complessiva gravità della condotta, salvo vizi effettivi della motivazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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