Cassazione Civile, Ordinanza n. 06459/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per maggiore IRAP relativa all'anno d'imposta 2014, emessa a seguito di controllo automatizzato e fondata sul diniego dell'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo. La società, attiva nel settore immobiliare e coinvolta in un lungo contenzioso civile relativo alla ristrutturazione di un immobile, aveva sostenuto che tali vicende, insieme al dissidio tra soci e alla partecipazione in una società poi fallita, avessero impedito lo svolgimento dell'attività e la produzione di ricavi. La Commissione tributaria regionale aveva accolto il ricorso della società, ritenendo che tali circostanze integrassero situazioni oggettive idonee a superare la presunzione di non operatività. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 30 l. n. 724/1994 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che il contenzioso civile e le altre circostanze valorizzate dal giudice di merito avevano natura soggettiva e non potevano essere considerate "oggettive" ai fini della disapplicazione; ha inoltre contestato l'idoneità della prova contraria, richiamando la mancata dimostrazione di concreti atti imprenditoriali e il rigetto dell'analoga istanza della controllata.
La decisione
La Corte ha respinto preliminarmente l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, rilevando che la notifica era tempestiva in base alla data di spedizione. Nel merito ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia: ha affermato che, per superare la presunzione di non operatività delle società di comodo, il contribuente deve provare situazioni oggettive, indipendenti dalla propria volontà, straordinarie e valutabili rispetto alle condizioni di mercato; ha quindi censurato la sentenza d'appello per aver ritenuto sufficiente anche un fatto di natura soggettiva, quale il dissidio tra soci, purché di fatto impeditivo dell'attività. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale in diversa composizione per nuovo esame conforme al principio di diritto enunciato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 30 l. 23 dicembre 1994, n. 724
La disciplina sulle società non operative introduce una presunzione legale relativa di non operatività quando i ricavi dichiarati siano inferiori al ricavo presunto; la disapplicazione può essere chiesta solo dimostrando situazioni oggettive, indipendenti dalla volontà dell'imprenditore, che abbiano reso impossibile raggiungere il minimo di ricavi o reddito.
È richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, nel senso che grava sul contribuente la prova contraria idonea a superare la presunzione di non operatività.
art. 53 Cost.
La Corte richiama la coerenza della disciplina antielusiva con il principio di capacità contributiva.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il sindacato di legittimità può riguardare il vizio di sussunzione, cioè la corretta riconduzione dei fatti accertati alla fattispecie astratta di diritto.
È richiamato dall'intimata nell'eccezione di tardività del ricorso; la Corte chiarisce che, per la notifica a mezzo posta, rileva la data di spedizione.
Massime di principio
- In tema di società di comodo, la prova contraria non può limitarsi a fatti che, pur ostacolando l'attività, siano riconducibili a scelte o vicende soggettive dell'imprenditore: occorrono situazioni oggettive, straordinarie e indipendenti dalla volontà del contribuente.
- Ai fini della disapplicazione della disciplina antielusiva sulle società non operative, l'oggettività della situazione impeditiva deve investire anche la sua natura intrinseca, non essendo sufficiente la sola attitudine fattuale a impedire il conseguimento dei ricavi minimi.
- Il giudizio di legittimità può censurare, come violazione di legge, il vizio di sussunzione quando il giudice di merito abbia correttamente accertato i fatti ma li abbia ricondotti a una fattispecie normativa non compatibile con la loro effettiva natura.
- Per la tempestività della notificazione a mezzo posta rileva la data di spedizione dell'atto da parte del notificante, non quella di ricezione del destinatario.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06370/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06371/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06374/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06379/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06380/2023 del 03/03/2023
- ordinanza_civile · 3 mar 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 06383/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →