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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33300/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente ha impugnato due avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria gli aveva recuperato a tassazione maggiore IRPEF per gli anni d'imposta 2006 e 2007. Gli avvisi traevano origine da una verifica fiscale svolta nei confronti di una società terza, nel corso della quale erano emersi pagamenti e negoziazioni di assegni ritenuti collegati a operazioni illecite e a fatture per operazioni inesistenti. Al contribuente era stata contestata la negoziazione di più assegni, per importi rilevanti, ritenuti dall'Ufficio riconducibili a proventi illeciti. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado, in appello il contribuente aveva sostenuto, tra l'altro, che alcune somme erano in realtà la restituzione di un prestito concesso a un collaboratore della società, e aveva prodotto documenti che, secondo la sua prospettazione, avrebbero dovuto escludere almeno parte del maggior imponibile. In cassazione ha dedotto: omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata allegazione della segnalazione della Guardia di Finanza e degli atti penali richiamati; omesso esame di un assegno di Euro 17.000,00; omesso esame di una scrittura privata del 28.4.2004 attestante un prestito di Euro 100.000,00; e motivazione apparente/illogica della sentenza d'appello.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibili e fondati il secondo e il terzo motivo di ricorso, limitatamente alla dedotta nullità della sentenza per omessa pronuncia/motivazione apparente in relazione ai documenti prodotti dal contribuente. In particolare, ha rilevato che la CTR non aveva esaminato né menzionato l'assegno di Euro 17.000,00, documento potenzialmente idoneo a incidere sul quantum contestato, né aveva adeguatamente valutato la scrittura privata recante data certa, non chiarendo perché non le attribuisse efficacia probatoria. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il timbro postale può conferire data certa alla scrittura quando il documento e il timbro facciano corpo unico e, se la certezza della data viene contestata, incombe sul terzo fornire la prova del fatto anomalo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, per nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. I primi e il quarto motivo sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, n. 4

    utilizzato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia e motivazione apparente.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    proposto ai sensi dell'art. 360, comma primo, nn. 4 e 5

    richiamato per il vizio di omesso esame di documenti decisivi; la Corte evidenzia però l'inammissibilità del vizio ex n. 5 per effetto della doppia conforme, salvo il profilo di nullità dedotto autonomamente.

  • art. 132, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art. 132, primo comma, n. 4

    la mancata considerazione dei documenti rilevanti e l'assenza di reale confronto con essi integrano motivazione solo apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    in relazione all'art. 112 cod. proc. civ.

    l'omesso esame di una domanda o eccezione ritualmente devoluta integra vizio di omessa pronuncia.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    in riferimento agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

    richiamati dal ricorrente per contestare il mancato apprezzamento di tutte le prove prodotte; la Corte però fonda l'accoglimento principalmente sul vizio di omessa considerazione e motivazione apparente.

  • art. 2704 c.c.

    la data della scrittura privata può ritenersi certa quando la timbratura postale conferisca garanzia di anteriorità, e l'apprezzamento dell'equipollenza ad altri fatti tipici è rimesso al giudice di merito.

  • art. 41 lett. b), d.P.R. 156/1973

    art. 41 lett. b), d.p.r. 156/1973

    richiamato come disciplina postale abrogata, ma considerata nel richiamo giurisprudenziale sul valore probatorio del timbro postale.

  • d.lgs. 261/1999

    oggi abrogato dal d. Igs. n. 261 dal 1999

    menzionato solo per segnalare l'abrogazione della disciplina postale precedente.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario, il vizio di motivazione apparente e l'omessa pronuncia sono configurabili quando il giudice d'appello omette di esaminare documenti specificamente decisivi e non espone le ragioni del loro mancato rilievo probatorio.
  • L'assegno o altro documento ritualmente prodotto in giudizio deve essere esaminato se è potenzialmente idoneo a incidere sul quantum dell'imposizione; il suo totale silenzio in motivazione integra nullità della sentenza se il documento avrebbe potuto condurre anche a un accoglimento parziale.
  • La scrittura privata può avere data certa anche tramite timbro postale di annullo, quando il documento e il timbro costituiscano un corpo unico; in tal caso, chi contesta l'anteriorità della formazione del documento deve fornire una prova specifica del fatto anomalo.
  • Il giudice di merito deve dare conto, in modo non tautologico, delle ragioni per le quali esclude l'efficacia probatoria di un documento con data apparentemente certa; in difetto, la motivazione è solo apparente e la sentenza è cassabile.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. può risultare precluso dalla doppia conforme, ma resta distinto e autonomamente scrutinabile il vizio di nullità per omessa pronuncia o motivazione apparente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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