Cassazione Penale, Ordinanza n. 24238/2025 del 01/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per più episodi di furto aggravato e indebito utilizzo di strumenti di pagamento.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di primo grado di un imputato per più episodi di furto aggravato e per indebito utilizzo di strumenti di pagamento. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite difensore, articolando un unico motivo che, secondo la Corte di legittimità, era manifestamente infondato. Dal testo emerge che il ricorso contestava la configurabilità dell’aggravante della destrezza nel furto; la Corte ha richiamato il principio per cui tale aggravante sussiste quando, se la persona offesa è momentaneamente distratta, l’agente pone in essere, prima o durante l’impossessamento, una condotta con particolari abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza sul bene. Applicando tale criterio, la Cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Norme richiamate
richiamato implicitamente in relazione ai fatti di furto contestati e alla conferma della condanna
richiamato implicitamente per l’aggravante della destrezza nel furto
ricondotto ai fatti di indebito utilizzo di strumenti di pagamento, confermati nei gradi di merito
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel furto, l’aggravante della destrezza è configurabile quando l’agente, approfittando della momentanea distrazione della vittima, tenga una condotta connotata da abilità, astuzia o avvedutezza idonea a eludere o attenuare la vigilanza sul bene.
- In sede di legittimità, un motivo di ricorso che censuri la valutazione della sussistenza dell’aggravante senza confrontarsi con il consolidato parametro applicativo è manifestamente infondato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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