Cassazione Penale, Sentenza n. 47001/2023 del 22/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal G.I.P. (3/4/2023) per ipotesi di partecipazione ad associazione dedita al narcotraffico su base familiare/etnica (rom) e reati connessi (traffico di stupefacenti, detenzione arma). I motivi sono: (1) carenza di motivazione autonoma dell'atto ai sensi dell'art. 292, comma 2, lett. b) e c) c.p.p., con mancata indicazione delle norme violate e insufficiente descrizione del fatto; (2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla ricostruzione dell'associazione e dei reati fine (asserita estraneità del ricorrente); (3) violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, invocando la risalenza temporale dei fatti (2016-2019) e la mancata attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo per mancato confronto con le argomentazioni articolate svolte dal Tribunale sul punto; ha ritenuto infondato il secondo motivo, sottolineando che il Tribunale ha motivato la decisione facendo prevalere un quadro indiziario fondato in larga parte su captazioni/intercettazioni, sulle dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia e su ulteriori riscontri investigativi, e che la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione salvo manifesta illogicità, non riscontrata; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, affermando che la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. non viene automaticamente superata dalla distanza temporale quando permanga il contesto associativo e non siano prodotti elementi che dimostrino l'allontanamento del ricorrente da quel contesto. Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 292, comma 2, lett. b) e c) cod. proc. pen.
art. 292, comma 2, lett. b) e c)
La Corte richiede che il ricorso per cassazione sul tema della motivazione confronti espressamente e specificamente le argomentazioni già svolte dal giudice di merito; la carenza di autonoma motivazione può essere contestata solo con osservazioni che dimostrino motivazione assente, apparente o viziata, non con censure generiche
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
art. 275, comma 3, secondo periodo
La presunzione di perdurante pericolosità o necessità cautelare non è automaticamente superata dalla distanza temporale dei fatti; la persistenza del contesto associativo e l'assenza di elementi che dimostrino l'allontanamento dell'indagato rendono legittima la misura cautelare anche se i fatti sono antecedenti
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (riferito al capo 93)
Norma richiamata come riferimento per le ipotesi di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; la Corte non discute il contenuto sostanziale ma valuta la correttezza dell'apprezzamento indiziario e della motivazione sulle esigenze cautelari
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni è questione di fatto riservata al giudice di merito: in cassazione è sindacabile solo per manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione
- Per contestare la presunta carenza di motivazione dell'ordinanza cautelare occorre un confronto puntuale e specifico con le argomentazioni già svolte dal giudice di merito; censure generiche sono inammissibili
- La distanza temporale dei fatti non elimina automaticamente le esigenze cautelari: la persistenza del contesto criminale e l'assenza di elementi che dimostrino il cambiamento delle condizioni mantengono rilevante la misura preventiva ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
- Per ottenere un riesame efficace in situazioni analoghe è necessario produrre nuovi elementi o prove che dimostrino l'assenza di attualità del pericolo (es. documentazione che provi l'allontanamento dal contesto associativo, prova di attività lecite stabili, smentita delle fonti principali quali dichiarazioni di collaboratori o interpretazioni di intercettazioni)
- In sede difensiva conviene mirare a dimostrare vizi formali o logici evidenti nella motivazione (motivazione assente, contraddittoria o manifestamente illogica) o allegare circostanze nuove che modifichino il quadro cautelare, piuttosto che riproporre in termini generici una diversa valutazione dei fatti già esaminati
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