Cassazione Penale, Sentenza n. 43627/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva confermato colpevole di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (in relazione alla società "MGC Logitrans s.r.l." fallita il 18/06/2009). Con un unico motivo denunciava vizio di motivazione e erronea applicazione di legge (art. 110 c.p., artt. 216 e 219 legge fall.), sostenendo di non essere più legale rappresentante/amministratore di fatto dopo la cessione delle quote e il trasferimento della sede sociale, che le sottoscrizioni erano legittime e che la contabilità era stata consegnata al nuovo amministratore. Rilevava dunque l'assenza dell'elemento soggettivo richiesto per la fattispecie di bancarotta documentale e la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, delle circostanze favorevoli alla sua posizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero in realtà un sindacato sul merito delle valutazioni di fatto operate dalla Corte d'appello e non configurassero violazioni di legge o travisamenti probatori rilevanti ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. La Corte d'appello era infatti risultata aver motivato in modo adeguato e coerente, constatando che gli atti di trasferimento delle quote, di trasferimento della sede e di nomina del nuovo amministratore erano 'fittizi' per la falsità delle sottoscrizioni e che non era intervenuto alcun effettivo subentro amministrativo; ne consegue che l'imputato manteneva la qualità di amministratore di fatto e che gli elementi soggettivi del reato erano presenti. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, la Cassazione ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende di euro 3.000,00 (art. 616 cod. proc. pen.).
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente come norma che regola il concorso di persone nel reato; la Corte non ha ritenuto che dall'uso della norma derivasse un errore di diritto tale da rendere ammissibile il ricorso, avendo le corti di merito valutato correttamente il profilo soggettivo collegato alla qualità di amministratore di fatto.
artt. 216 e 219 legge fallimentare
Norme che qualificano la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte d'appello le ha ritenute correttamente applicate ai comportamenti accertati (distrazione di un autocarro e sottrazione dei libri contabili), con adeguata motivazione sul piano della responsabilità e dell'elemento soggettivo.
Norma che individua i vizi denunciabili in Cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge); la Cassazione ha ritenuto che le censure fossero un inammissibile rinnovato esame del merito e mancassero della specificità e dei presupposti richiesti per l'ammissibilità.
Norma che prevede la condanna per spese e la sanzione pecuniaria in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00.
Massime di principio
- La Cassazione non può essere usata per un sindacato libero e rinnovato sulle valutazioni di fatto compiute dalle corti di merito: i motivi che si limitano a riproporre apprezzamenti su prove e credibilità sono inammissibili.
- Per contestare efficacemente la qualità di amministratore di fatto, è necessario dimostrare con elementi concreti e specifici l'effettivo subentro di un nuovo amministratore (atti reali, consegne documentali attestate, testimonianze, elementi che smentiscano la falsità delle sottoscrizioni), non limitandosi a deduzioni generiche sulla cessazione dei rapporti societari.
- L'accertamento giudiziale della falsità di firme o di atti societari che sostengono trasferimenti formali ma fittizi è elemento decisivo per qualificare la continuazione del controllo e la responsabilità dell'originario amministratore.
- Nelle impugnazioni per cassazione è fondamentale la specificità delle censure: bisogna indicare con chiarezza e puntualmente dove risieda la violazione di legge o il travisamento probatorio, evitando argomentazioni meramente ricostruttive del fatto.
- In caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile il ricorrente può essere condannato a pagare spese processuali e sanzioni pecuniarie (art. 616 c.p.p.); pertanto le impugnazioni devono essere valutate preventivamente per contenuto probatorio e giuridico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43590/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43591/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43594/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43595/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43597/2022 del 17/11/2022
- Sentenza penale · 17 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 43599/2022 del 17/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →