Cassazione Penale, Ordinanza n. 23065/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale, escludendo l'aggravante di cui all'art. 219, comma 1, legge fallimentare e rideterminando la pena. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per la distrazione delle immobilizzazioni materiali, sostenendo che il mancato rinvenimento delle attrezzature e degli altri beni ammortizzabili non fosse sufficiente a provare la distrazione. Con il secondo motivo ha censurato il vizio di motivazione sull'affermazione di penale responsabilità. Con il terzo motivo ha lamentato violazione degli artt. 133 e 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per il trattamento sanzionatorio, chiedendo il contenimento della pena nel minimo. La Corte ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o generici, osservando che la Corte di merito aveva adeguatamente valorizzato il mancato rinvenimento dei beni, la loro appostazione in bilancio e l'assenza di prova del dedotto furto, mentre il ricorso mirava solo a un diverso apprezzamento di fatto non consentito in sede di legittimità; quanto alle attenuanti e alla pena, la motivazione sulla gravità del fatto e sui precedenti dell'imputato è stata ritenuta congrua e insindacabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa per l'evidente inammissibilità dell'impugnazione. Resta ferma la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale già affermata in appello, con esclusione dell'aggravante ex art. 219, comma 1, legge fallimentare e rideterminazione della pena.
Norme richiamate
art. 219, comma 1, legge fallimentare
l'aggravante è stata esclusa dalla Corte d'appello e la Cassazione non interviene sul punto, limitandosi a prendere atto della parziale riforma
i criteri di commisurazione della pena sono rimessi al prudente apprezzamento del giudice di merito, se adeguatamente motivato
il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è sindacabile solo nei limiti del vizio di motivazione, se la decisione di merito dà conto in modo congruo degli elementi considerati
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
la valutazione degli elementi per la commisurazione della pena è discrezionale e non censurabile se sorretta da motivazione logica e congrua
le attenuanti generiche richiedono una valutazione discrezionale del giudice di merito, insuscettibile di rivalutazione in cassazione se adeguatamente motivata
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito chiedere una nuova valutazione del fatto o delle prove, se il ricorso non individua specificamente un travisamento della prova nei termini richiesti dalla giurisprudenza.
- La deduzione del travisamento della prova non può risolversi nel richiamo parcellizzato di singoli elementi del compendio probatorio, ma deve evidenziare un errore decisivo e compiuto nella lettura della prova da parte del giudice di merito.
- L'affermazione di responsabilità per distrazione di beni sociali può essere sorretta dal mancato rinvenimento di beni risultanti in bilancio come disponibili alla società, quando la difesa si limiti ad allegare in modo non provato una diversa destinazione, come il furto.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e la determinazione della pena rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se la motivazione richiama elementi pertinenti ex art. 133 c.p. e li valuta in modo non manifestamente illogico.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, oltre alle spese processuali, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità è imputabile a colpa del ricorrente.
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