Cassazione Civile, Ordinanza n. 15398/2025 del 09/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da una sentenza con cui era stata accolta la domanda della società resistente di risoluzione del contratto di affitto di azienda relativo a un chiosco bar e di condanna del conduttore alla restituzione dell’azienda. Il Comune, assumendo di essere proprietario dell’area su cui insisteva il bene principale, ha proposto opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. contro quella sentenza. La Corte d’appello ha dichiarato l’opposizione inammissibile ritenendo non incompatibile la posizione del Comune con il diritto accertato nella sentenza opposta e, comunque, ha osservato che la pretesa del Comune equivaleva a una rivendica ex art. 948 c.c. e che la proprietà dell’area risultava già accertata in senso contrario da precedenti sentenze passate in giudicato. Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto: 1) falsa applicazione dell’art. 404 c.p.c., sostenendo che l’opposizione di terzo era ammissibile; 2) falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 24 e 111 Cost., oltre a mancata applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c., contestando l’efficacia di giudicato nei suoi confronti della sentenza n. 1136/2013, resa senza il suo contraddittorio; 3) ulteriore violazione dell’art. 2909 c.c. per il richiamo ad altre sentenze pregresse, nonché motivazione apparente e omesso esame di documenti ritenuti decisivi, tra cui regolamento edilizio, concessione del 1911 e verbali di consegna; 4) violazione dell’art. 94 della legge 2359/1865, dell’art. 22 della legge 2248/1865 all. F e dell’art. 934 c.c., sostenendo la demanialità dell’area e del chiosco. La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo e il secondo motivo e, nei limiti indicati, il terzo motivo, rilevando che il proprietario del bene può proporre opposizione di terzo o intervento autonomo quando la sentenza resa tra locatore e conduttore pregiudichi il suo diritto, principio estensibile all’affitto di azienda; ha inoltre escluso che la sentenza n. 1136/2013 e le altre sentenze richiamate potessero fare stato nei confronti del Comune, estraneo ai relativi giudizi, e ha censurato l’omessa valutazione di documenti potenzialmente decisivi. Sono state quindi assorbite le restanti censure, incluso il quarto motivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, il secondo motivo e, nei limiti indicati, il terzo motivo di ricorso; ha dichiarato assorbiti il residuo terzo motivo e il quarto motivo; ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese. La ratio dell’accoglimento è che l’opposizione di terzo non poteva essere dichiarata inammissibile solo perché la pretesa del Comune si ricollegava alla proprietà dell’area anziché al contratto di affitto, poiché il proprietario del bene può reagire a una decisione che pregiudichi il suo diritto; inoltre, il giudicato esterno è opponibile solo alle parti, ai loro eredi o aventi causa, e non a un soggetto rimasto estraneo ai giudizi precedenti. La Corte ha anche evidenziato che il giudice di merito aveva trascurato documenti specificamente dedotti come decisivi, il che imponeva nuovo esame in sede di rinvio.
Norme richiamate
Il proprietario di un bene può proporre opposizione di terzo avverso una sentenza resa tra altri soggetti quando essa pregiudichi il suo diritto autonomo e incompatibile; il principio vale anche nell’affitto, per estensione della giurisprudenza formatasi sulla locazione.
L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa
Il giudicato fa stato solo nei confronti dei soggetti che hanno partecipato al giudizio, dei loro eredi o aventi causa; non può essere opposto a chi sia rimasto estraneo al processo nel quale la sentenza è stata resa.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul mancato rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa rispetto al preteso giudicato esterno.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sul mancato rispetto delle garanzie processuali e del giusto processo rispetto al preteso giudicato esterno.
Richiamato dal ricorrente, ma il testo non consente di ricavarne un principio specifico applicato dalla Corte.
Richiamato dal ricorrente, ma il testo non consente di ricavarne un principio specifico applicato dalla Corte.
La Corte d’appello aveva qualificato la posizione del Comune come domanda di rivendica; la Cassazione non conferma tale approccio come ragione di inammissibilità, ma non sviluppa una diversa qualificazione autonoma nel dispositivo riportato.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per censurare una motivazione ritenuta apparente per mancata considerazione di documenti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per l’omesso esame di documenti decisivi indicati dal ricorrente.
art. 94 legge 2359/1865
Se per la esecuzione del piano di ampliamento il Comune deve procedere alla costruzione delle vie pubbliche...
Invocato dal ricorrente a sostegno della tesi della demanialità o comunque dell’acquisizione comunale dell’area, ma il motivo è stato assorbito dall’accoglimento delle censure precedenti.
art. 22 legge 2248/1865 all. F
Invocato dal ricorrente per presumere la demanialità dell’area, ma la censura è rimasta assorbita.
Invocato dal ricorrente per sostenere l’accessione e la demanialità del chiosco, ma la censura è rimasta assorbita.
Richiamato dalla Corte per affermare che l’affitto è una locazione che ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, con conseguente estensibilità della giurisprudenza sulla locazione al caso dell’affitto di azienda.
Massime di principio
- Il proprietario di un bene può proporre opposizione di terzo contro una sentenza resa tra altri soggetti quando la decisione pregiudichi il suo diritto di proprietà o di godimento esclusivo, anche se la domanda decisa nel giudizio originario era fondata su un rapporto contrattuale diverso dalla proprietà.
- Il principio elaborato in materia di locazione sulla legittimazione del terzo proprietario a opporsi alla sentenza che disponga la restituzione del bene si estende anche all’affitto di azienda, in quanto l’affitto è una specie di locazione avente a oggetto una cosa produttiva.
- Il giudicato sostanziale fa stato soltanto tra le parti del giudizio, i loro eredi e aventi causa; non può essere opposto a un soggetto rimasto estraneo al processo, neppure se la sentenza precedente abbia accertato la proprietà del bene in modo incompatibile con la sua pretesa.
- Una decisione di merito è censurabile per motivazione apparente o per omesso esame di documenti decisivi quando il giudice non dia conto di elementi probatori specificamente dedotti e potenzialmente idonei a incidere sull’accertamento della proprietà o della demanialità del bene.
- Quando il ricorrente propone più censure e l’accoglimento di alcune rende superfluo il vaglio delle altre, le ulteriori doglianze restano assorbite e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame della controversia.
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