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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6284/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Domanda di riparazione per ingiusta detenzione a seguito dell'arresto in flagranza del 17/09/2010 e della successiva custodia cautelare (carcere e arresti domiciliari) per fatti di usura e reati connessi. Il Tribunale di Salerno ha poi assolto la Galdi perché il fatto non sussiste (10/11/2022). La Corte territoriale aveva rigettato la domanda di riparazione ritenendo ostativa l'indennizzo per la sussistenza di "colpa grave" della Galdi, desunta in particolare da una conversazione intercorsa tra i familiari (Luciano e Carmela Petrosino) e un terzo (Michele Carucci) nella quale si discutevano prestiti, tassi e modalità di definizione dei debiti; i difensori hanno impugnato sostenendo che la Galdi non partecipò alla conversazione, che la sua posizione va distinta da quella dei Petrosino e che la Corte non ha indicato alcuna condotta colposa concreta a lei riferibile né motivato la gravità della colpa.

La decisione

La Corte di legittimità ha accolto il ricorso della Galdi, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Il Supremo Collegio ha ritenuto che la Corte territoriale abbia equivocato nel far discendere la colpa grave della ricorrente da una conversazione tra terzi alla quale la Galdi non aveva partecipato, omettendo di individuare una condotta materiale e oggettivamente negligente della stessa idonea a indurre l'Autorità giudiziaria all'adozione o al mantenimento della misura. La sentenza precisa inoltre il corretto standard di valutazione nel giudizio di riparazione (valutazione ex ante, componente oggettiva della colpa diversa dalla colpa penale).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina della riparazione per ingiusta detenzione; la Corte richiama che l'esclusione dell'indennizzo per colpa grave va valutata secondo la sola componente oggettiva, considerando se la condotta dell'interessato abbia creato, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria.

  • art. 43 cod. pen.

    Invocato dai difensori in ordine alla graduazione della colpa; la Corte evidenzia che la motivazione della Corte territoriale non ha adeguatamente spiegato perché la condotta, ove ritenuta, dovesse essere qualificata come colpa grave anziché lieve.

  • artt. 644, comma 5, nn. 3 e 4, 81 cpv., 629, 628 comma 3 cod. pen.; legge 12 luglio 1991, n. 7

    Norme relative ai reati per i quali la Galdi e i suoi familiari erano indagati/accusati (tra cui usura); vengono richiamate solo come contesto dei provvedimenti cautelari e dell'istruttoria penale, non come base per valutare la colpa grave nel giudizio di riparazione.

  • Giurisprudenza: Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 (Maltese)

    Principio richiamato secondo cui il giudice della riparazione valuta ex ante la condotta dell'interessato con criteri autonomi rispetto al giudizio penale, individuando se la condotta abbia oggettivamente potuto creare la falsa apparenza di illecito tale da indurre l'Autorità giudiziaria alla misura.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione la "colpa" che esclude l'indennizzo è valutata nella sola componente oggettiva: si verifica se la condotta materiale dell'interessato, secondo il parametro di prevedibilità ordinaria, abbia reso plausibile l'adozione della misura cautelare.
  • Non è sufficiente che risultino indizi o conversazioni riferite a terzi: il giudice della riparazione deve individuare e motivare una condotta concreta attribuibile all'istante che possa configurare una macroscopica negligenza o imprudenza.
  • La valutazione del giudice della riparazione è autonoma rispetto al giudizio penale: un'assoluzione perche il fatto non sussiste non impedisce automaticamente il rigetto della domanda riparatoria, ma la ricostruzione che giustifica la colpa deve essere logicamente e fattualmente motivata.
  • L'attribuzione di colpa per fatti familiari o compiuti da terzi richiede elementi che colleghino direttamente l'interessato a tali comportamenti; l'appartenenza al nucleo familiare non giustifica di per sé l'addebito di condotte altrui.
  • Se la decisione di rigetto non indica la specifica condotta colposa o non spiega la gravità della colpa, la sentenza di rigetto è annullabile e il giudice di rinvio dovrà riesaminare la posizione individuale dell'istante.
  • Nelle ipotesi di indagini basate su dichiarazioni di persone offese, il giudice della riparazione può tener conto dell'attendibilità delle dichiarazioni ma deve travalicare la semplice presenza di indizi quando esclude l'indennizzo per colpa grave.

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