Cassazione Civile, Ordinanza n. 15314/2025 del 09/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia riguardava la prosecuzione della pensione di reversibilità già riconosciuta in favore delle ricorrenti, nipoti del titolare originario della pensione, dopo il decesso della nonna e dopo il raggiungimento della maggiore età. Le ricorrenti avevano chiesto l'accertamento del diritto a continuare a percepire la prestazione e la condanna dell'INPS al pagamento dei ratei dalla sospensione. La Corte d'appello aveva ritenuto provata la vivenza a carico dell'ascendente fino al diciottesimo anno e aveva negato la prosecuzione oltre tale età per difetto di allegazione e prova dei requisiti ulteriori richiesti dalla legge. In cassazione le ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione degli artt. 101, comma 2, e 183, comma 4, c.p.c., sostenendo che la limitazione della prestazione al compimento dei 18 anni sarebbe derivata da una questione rilevata d'ufficio senza previa interlocuzione; 2) violazione della disciplina sulla reversibilità, sostenendo che, una volta riconosciuto il diritto, spettasse all'INPS provare la cessazione dei requisiti e non a loro dimostrare la permanenza delle condizioni per il periodo successivo ai 18 anni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la decisione di merito non fosse fondata su una questione rilevata d'ufficio, ma sulla verifica, in base a quanto allegato e provato dalle parti, della sussistenza dei requisiti per mantenere il beneficio oltre il compimento del diciottesimo anno. Ha inoltre affermato che, per la prosecuzione della pensione di reversibilità dopo la maggiore età, incombe sul richiedente l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi ulteriori previsti dalla legge, come la frequenza di scuola o università e le altre condizioni richieste dal regime applicabile. Poiché tali circostanze non erano state introdotte in causa, il ricorso è stato respinto con condanna delle ricorrenti alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
è la norma invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge
la Corte esclude che nel caso vi sia stata violazione del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio
richiamato dai ricorrenti a sostegno del dedotto vulnus al diritto di difesa, ma ritenuto non violato
art. 13 r.d.l. 22 L. 903/1965
indicato come base normativa del diritto alla reversibilità, come integrata dalla giurisprudenza costituzionale
art. 2 L. 218/52
richiamato nel quadro normativo della pensione di reversibilità
art. 22 L. 903/65
richiamato quale disciplina che sostituisce e integra la normativa previgente in tema di reversibilità
richiamato insieme alla disciplina speciale sulla reversibilità, come risultante dalla declaratoria di incostituzionalità
sentenza Corte Cost. n. 180/1999
richiamata quale intervento additivo/incisivo sulla disciplina dei beneficiari della reversibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio volto a ottenere o conservare una prestazione previdenziale, il richiedente deve allegare e provare tutti i fatti costitutivi del diritto invocato, compresi i requisiti ulteriori che consentono la prosecuzione del beneficio oltre un termine anagrafico ordinario.
- Quando la prestazione è già stata riconosciuta per una prima fase e si controverte della sua prosecuzione oltre la maggiore età, la domanda deve contenere l'allegazione dei presupposti specifici per il periodo successivo; in mancanza, non può pretendersi che sia l'ente previdenziale a provare in via generale la cessazione dei requisiti.
- Non vi è violazione del principio del contraddittorio se il giudice si limita a decidere sulla base delle allegazioni e delle prove ritualmente introdotte, senza introdurre d'ufficio una nuova questione decisiva.
- Per la pensione di reversibilità a favore di discendenti maggiorenni, il requisito anagrafico non è sufficiente: occorre anche la prova delle ulteriori condizioni previste dalla legge per la protrazione del trattamento.
- La mancata introduzione in causa dei fatti costitutivi relativi alla prosecuzione della prestazione comporta il rigetto della domanda di riconoscimento del trattamento oltre il limite ordinario di età.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15276/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15277/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15279/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15282/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15283/2025 del 09/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 9 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 15287/2025 del 09/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →