Cassazione Penale, Sentenza n. 07448/2026 del 24/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza d'appello che confermò la condanna di Toma per il reato di cui all'art. 589-bis, commi 1 e 8 c.p. L'unico motivo dedotto dal difensore era che la Corte di appello non avrebbe valutato correttamente la responsabilità, almeno parziale, del coimputato Saade (per una presunta violazione dell'art. 148 c.d.s. in tema di sorpasso) e non avrebbe considerato con adeguata rilevanza fattori concausali idonei a integrare l'attenuante di cui all'art. 589-bis, comma 7 c.p. (condotta del furgone precedente, lentezza involontaria del mezzo pesante, assenza di corsia di emergenza, ecc.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo che le questioni prospettate attengono alla valutazione della prova e alla ricostruzione di fatto riservate al giudice di merito, la cui motivazione era congrua e dettagliata. La sentenza d'appello, che aveva ritenuto esclusivamente imputabile a Toma la condotta colposa di immissione in carreggiata a bassa velocità in violazione dell'art. 154 c.d.s. e aveva confermato la condanna ex art. 589-bis commi 1 e 8 c.p., resta quindi integra. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma relativa al delitto colposo stradale con esiti mortali; nel caso la Corte di merito ha ritenuto applicabile la fattispecie (commi 1 e 8) e ha respinto l'osservazione difensiva sull'attenuante del comma 7, valutando che la condotta principale dell'imputato sia stata causa diretta dell'evento.
art. 145 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Richiama le regole generali di precedenza e comportamento; la violazione di tali disposizioni è stata ritenuta parte della colpa specifica imputata all'immissione in carreggiata.
art. 154 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Stabilisce l'obbligo di non immettersi nel flusso senza assicurarsi di non creare pericolo o intralcio; la Corte ha ritenuto violata questa regola dalla condotta di Toma, individuandola come causa dell'incidente.
art. 148 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada)
Disciplina il sorpasso (segnalazione, superamento rapido, rientro a destra senza creare pericolo o intralcio). La Corte di merito ha ritenuto che il conducente Saade avesse visibilità e agito nei limiti previsti dall'art. 148, comma 3, non avendo quindi contribuito causalmente in modo determinante all'evento.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
Sez. U, n. 930/1995; Sez.4, n. 54996/2017
Principi di diritto secondo cui la ricostruzione fattuale e la valutazione della prova spettano al giudice di merito e sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione è illogica, contraddittoria o assente; tali principi sono stati richiamati per dichiarare inammissibile il ricorso che impugnava valutazioni probatorie.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi basati sulla diversa valutazione delle testimonianze o delle prove tecniche sono normalmente inammissibili se la sentenza di merito dà motivazione congrua.
- Chi guida un mezzo che si immette in carreggiata deve assicurarsi di non creare pericolo o intralcio (art. 154 c.d.s.); l'immissione a bassa velocità in presenza di traffico può costituire colpa se ostacola o mette in pericolo altri utenti.
- Il conducente che effettua un sorpasso ha il dovere di mantenere visibilità e sicurezza nel rientro (art. 148 c.d.s.); per attribuire una responsabilità concorrente è necessario dimostrare che la manovra di sorpasso sia stata eseguita in violazione delle regole e abbia avuto un ruolo causale concreto nell'evento.
- L'attenuante per concorso di cause (art. 589-bis, comma 7 c.p.) richiede evidenza probatoria che le condotte alternative abbiano effettivamente e significativamente concorso a determinare l'evento; affermazioni generiche o mere ipotesi non sono sufficienti.
- Per impugnare con successo una sentenza in Cassazione conviene focalizzarsi su vizi di diritto, vizio di motivazione formale o omissioni logiche nell'iter argomentativo del giudice di merito, non su un semplice diverso apprezzamento delle prove.
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